Sentenza del 03/10/2016 n. 2401 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Avviso di accertamento - Notifica presso il domicilio fiscale - Onere del contribuente di indicare i mutamenti del domicilio all'ufficio - Inosservanza - Conseguenze - Possibilità per l'Amministrazione di procedere alla notifica ex art. 60, lett. e, del DPR n. 600 del 1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la notificazione dell'avviso di accertamento, presumibilmente perché eseguita presso un domicilio diverso da quello effettivo o con modalità semplificata. La questione riguardava l'onere del contribuente di comunicare preventivamente all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e ogni successiva variazione.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta legittima. La disciplina tributaria impone al contribuente di indicare il domicilio fiscale e di mantenerlo aggiornato presso l'Amministrazione finanziaria. Se tale obbligo non viene adempiuto, l'Ufficio può notificare gli atti presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 60, lett. e), del DPR n. 600 del 1973. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato.
Norme richiamate
Art. 60, lett. e), DPR 29 settembre 1973, n. 600
eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e, dell'art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600
Consente di effettuare la notificazione presso il domicilio fiscale risultante agli atti quando il contribuente non ha comunicato correttamente il proprio domicilio o le relative variazioni, anche mediante la procedura semplificata prevista dalla norma.
Massime di principio
- In materia tributaria, il domicilio fiscale risultante agli atti dell'Amministrazione costituisce il riferimento principale per la notificazione degli avvisi e degli altri atti fiscali.
- Il contribuente ha l'onere di comunicare all'Ufficio il domicilio fiscale e ogni successiva variazione; il semplice trasferimento di fatto non è sufficiente a rendere invalida la notifica.
- Se il contribuente omette di aggiornare il domicilio fiscale, l'Amministrazione può notificare validamente l'atto presso l'ultimo domicilio conosciuto, anche con modalità semplificata.
- Per contestare efficacemente la notificazione, il contribuente deve dimostrare di aver comunicato tempestivamente la variazione del domicilio oppure l'inosservanza delle modalità previste dalla legge.
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