Sentenza n. 122/2026 - Bari, Sezione 1
per l'’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di TRANI Sezione Lavoro, n. 2188/2023 pubblicata il 29/12/2023 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 2594/2023 R.G.), passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale del 1° aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale civile, Sezione lavoro, recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale civile, Sezione lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, non risultando l'integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando, a fronte di un giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario, non risulti documentalmente l'integrale adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'Amministrazione.
- In presenza di un persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo giudiziale entro un termine espressamente stabilito, disponendo il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, condizionandola alla protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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