Cassazione Penale, Sentenza n. 7794/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mosciaro impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per un reato fine (capo 178). Assume: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nel giudizio di gravità indiziaria rispetto alla sua partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, sostenendo che il provvedimento si fonda soltanto su rapporti di acquisto con un soggetto denominato Bruno e che l'imputato era un "esecutore arruolato di volta in volta"; (2) vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria relativo al reato fine, con riferimento a confusione tra capi 178 e 179 e omissione di valutazione degli specifici indizi contestati al ricorrente; (3) mancata autonoma valutazione dell'ordinanza genetica e dei rilievi difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: l'ordinanza impugnata ha motivato in modo insufficiente, valorizzando la mera reiterazione di atti di acquisto da parte del ricorrente senza valutare elementi sintomatici dell'affectio societatis (durata, continuità, modalità di approvvigionamento, contenuto economico, rilevanza oggettiva del rapporto). Per questo motivo ha annullato l'ordinanza limitatamente al giudizio di gravità indiziaria relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (il Tribunale aveva comunque valutato la gravità indiziaria rispetto alla condotta effettivamente contestata, nonostante l'errata indicazione numerica), mentre il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per omissione documentale (mancata allegazione integrale del provvedimento genetico e della richiesta del P.M.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La Corte ribadisce che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può sussistere sia quando i sodali agiscono in modo coordinato per uno scopo comune, sia quando sussiste un rapporto continuativo di fornitura che dimostri l'affectio societatis. Non basta la mera reiterazione di forniture: occorrono elementi fattuali indicativi di stabilità, continuità, rilevanza economica e organizzativa (durata dell'accordo, modalità e quantità delle forniture, rilevanza del contraente per il sodalizio) e la consapevolezza di operare come parte integrante dell'organizzazione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La norma disciplina la competenza per il riesame dopo l'annullamento in Cassazione di provvedimenti cautelari e giustifica il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio cautelare, nella sua competenza territoriale/procedimentale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 57524 del 17/04/2018, Gonzalez)
Principio secondo cui, nelle impugnazioni di provvedimenti 'de libertate' che deducano mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli elementi difensivi, il ricorrente deve allegare l'ordinanza genetica e la richiesta del pubblico ministero nella loro integralità per consentire il controllo in sede di legittimità; la mancata produzione rende l'impugnazione inammissibile o inefficace.
Massime di principio
- La mera reiterazione di acquisti di droga non è automaticamente sufficiente per qualificare la condotta come partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico: il giudice deve valutare elementi di stabilità, continuità, quantità, profilo economico e ruolo effettivo nell'organizzazione per accertare l'affectio societatis.
- In caso di rapporti di fornitura, l'elemento decisivo è la proiezione del singolo atto oltre la sfera contrattuale: deve emergere la consapevolezza e la volontà di contribuire stabilmente al progetto criminoso.
- Gli errori formali nella numerazione dei capi non impediscono al giudice di valutare la gravità degli indizi rispetto alla condotta sostanzialmente contestata, purché sia chiaro quale fatto sia stato preso in esame.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari il ricorrente ha l'onere di produrre la documentazione integrale (ordinanza genetica e richiesta del P.M.); la mancata produzione può determinare l'inammissibilità o il rigetto per aspecificità.
- La Cassazione può disporre l'annullamento parziale di un provvedimento cautelare per carenza di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria e rinviare il giudizio al giudice di merito per una nuova e adeguatamente motivata valutazione.
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