Regolamento (UE) 2024/1130
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130 della Commissione, del 19 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei territori e dei paesi terzi che beneficiano della deroga al test di titolazione degli anticorpi per la rabbia per l’ingresso nell’UE di cani, gatti e furetti da compagnia. A seguito di ripetute non conformità riscontrate ai punti di ingresso e della situazione epidemiologica sfavorevole in Bielorussia e Russia, la Commissione elimina tali due paesi dall’elenco. Dal 16 settembre 2024, per gli animali provenienti da questi paesi torna quindi applicabile l’obbligo di test di titolazione prima dell’ingresso nell’Unione.
Modifica l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui i cani, gatti e furetti possono entrare nell’UE senza test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, eliminando Bielorussia e Russia da tale elenco.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro dell’Unione provenienti dai territori e paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Incide, in particolare, sulle condizioni sanitarie di ingresso, sui certificati sanitari e sull’esenzione dal test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prevista per i territori e paesi terzi inclusi nell’elenco. Esclude indirettamente i movimenti originari di Bielorussia e Russia, che vengono rimossi dall’elenco; il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri e rileva nel contesto del SEE.
Modifica dell’elenco dei territori e paesi terzi per i movimenti non commerciali di animali da compagnia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130 interviene sul sistema previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso l’Unione. La Commissione aggiorna l’elenco dei territori e paesi terzi che beneficiano della deroga al test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, alla luce di ripetute non conformità riscontrate nei controlli ufficiali e del permanere della rabbia in Bielorussia e Russia.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 576/2013 disciplina le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti non commerciali di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi, nonché i controlli relativi. Per cani, gatti e furetti di cui all’allegato I, parte A, il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia è normalmente richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), salvo la deroga prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, per gli animali provenienti da territori o paesi terzi inseriti nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Ragioni dell’intervento
Nei considerando la Commissione evidenzia che i controlli effettuati ai punti di ingresso nell’Unione hanno mostrato reiterate non conformità per gli animali provenienti da Bielorussia e Russia: assenza o inadeguatezza della vaccinazione antirabbica e, in alcuni casi, documentazione falsa o inesatta sulla validità della vaccinazione e della certificazione sanitaria. Tali elementi fanno dubitare dell’effettiva attuazione delle norme di prevenzione e controllo della rabbia in quei paesi e aumentano il rischio di introduzione della malattia nell’Unione.
Effetti sulla disciplina sostanziale
Il regolamento modifica l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, che contiene l’elenco dei territori e dei paesi terzi beneficiari della deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. La conseguenza pratica è che Bielorussia e Russia vengono eliminate dall’elenco: per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti originari di tali paesi torna pertanto applicabile l’obbligo di test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima dell’ingresso nel territorio dell’Unione.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 16 settembre 2024, così da evitare perturbazioni nei movimenti e consentire il rispetto del calendario previsto dall’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 per il riconoscimento della validità del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia.
Contenuto dell’allegato aggiornato
L’allegato sostitutivo mantiene l’elenco dei territori e paesi terzi già previsti per l’esenzione, tra cui, a titolo esemplificativo, Regno Unito, Svizzera non presente nel testo fornito, Stati Uniti d’America con alcuni territori associati, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e altri territori specificamente elencati con codice ISO. Il testo precisa inoltre, con nota, che ai fini dell’atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in conformità al quadro di Windsor e all’accordo di recesso.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei territori e paesi terzi
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 con il nuovo elenco dei territori e paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. Nel nuovo elenco non figurano più Bielorussia e Russia.
Ripristino dell’obbligo di test antirabbico per Bielorussia e Russia
Nei considerando si chiarisce che, a causa delle ripetute non conformità relative alla vaccinazione antirabbica e alla certificazione sanitaria, nonché del rischio epidemiologico connesso alla presenza della rabbia, i cani, gatti e furetti provenienti da Bielorussia e Russia non possono più beneficiare dell’esenzione dal test di titolazione degli anticorpi per la rabbia prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Decorrenza e applicazione differita
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 16 settembre 2024. La data è scelta per evitare perturbazioni dei movimenti e per rispettare il calendario dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013 relativo alla validità del test di titolazione.
Natura obbligatoria e diretta applicabilità
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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