Sentenza del 05/04/2018 n. 1512 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Trasferimento della residenza - Rispetto del termine di diciotto mesi - Mancato rilascio del permesso di costruire - Causa di forza maggiore - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. Il mancato rilascio del permesso di costruire non è stato riconosciuto come causa di forza maggiore, poiché si trattava di una circostanza conosciuta o comunque conoscibile dal contribuente già prima dell'acquisto dell'immobile. Di conseguenza, il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi ha comportato la decadenza dalle agevolazioni prima casa e il recupero della maggiore imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere decaduto dalle agevolazioni per non avere trasferito la residenza nel comune in cui si trovava l'immobile entro il termine di diciotto mesi, deducendo che il mancato rilascio del permesso di costruire da parte del Comune costituisse una causa di forza maggiore impeditiva del trasferimento. La questione riguardava quindi se tale circostanza fosse un impedimento oggettivo, sopravvenuto, imprevedibile, eccezionale e non imputabile al contribuente.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e obbligo di trasferimento della residenza entro diciotto mesi
Il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile deve avvenire entro diciotto mesi dall'acquisto.
Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dall'agevolazione, salvo che il contribuente dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta dopo l'acquisto.
Principio giurisprudenziale sulla causa di forza maggiore, Cass. nn. 1616/1981 e 10586/2015
Un impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile, del tutto eccezionale, di gravità estrema e tale da non poter essere evitato, costituendo un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, non imputabile alla parte obbligata.
La forza maggiore richiede un evento successivo, imprevedibile, eccezionale e inevitabile. Non sono sufficienti difficoltà amministrative o circostanze già conosciute o conoscibili al momento dell'acquisto.
Massime di principio
- Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza ai fini dell'agevolazione prima casa deve essere rispettato, salvo un impedimento qualificabile come forza maggiore.
- La forza maggiore deve essere sopravvenuta dopo l'acquisto, imprevedibile, oggettiva, eccezionale, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- Un ostacolo amministrativo, come il mancato rilascio di un permesso edilizio, normalmente non costituisce forza maggiore se il contribuente poteva conoscerlo o prevederlo prima dell'acquisto.
- Chi intende acquistare un immobile con agevolazioni prima casa deve verificare preventivamente la situazione urbanistica, edilizia e amministrativa dell'immobile.
- La valutazione della forza maggiore deve essere concreta e documentata: non basta dimostrare l'esistenza di una difficoltà, ma occorre provare che essa abbia reso oggettivamente impossibile il trasferimento e che non fosse prevedibile al momento dell'acquisto.
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