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Ordinanza

Ordinanza n. 300/2026 - Bari, Sezione 3

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di Barletta sulla istanza proposta da Inwit S.p.A. giusta pratica assunta al protocollo comunale al n. 95904 del 14/12/2023; nonché sulla successiva istanza di conclusione del procedimento del 09/07/2025, relative a: “Avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di superficie di porzione di immobile catastalmente censito al Foglio 87 particella 474 del Comune di Barletta (BT), nonché delle aree occupate dalle sue opere accessorie, nonché di imposizione di servitù, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 259/2003 e dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, sulle aree di accesso all'impianto e sulle aree occupate dai cavidotti, relativamente alla stazione radio base Inwit SpA - cod. sito I276BA BARLETTA”;

Giustizia amministrativa202501451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Barletta sulle istanze di conclusione del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e all'imposizione di servitù per una stazione radio base

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha agito per l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sulle istanze presentate il 14 dicembre 2023 e il 9 luglio 2025, concernenti l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di superficie su una porzione immobiliare e sulle aree occupate dalle opere accessorie, nonché l'imposizione di servitù sulle aree di accesso all'impianto e occupate dai cavidotti, ai fini della realizzazione o del mantenimento di una stazione radio base. Il Comune si è costituito. Il giudice, ai fini della decisione, ha ritenuto necessario acquisire una relazione dettagliata del Dirigente dell'Ufficio espropri sulle ragioni ostative alla conclusione del procedimento, tenuto conto delle plurime richieste di integrazione documentale, che risultano essere state assolte dalla ricorrente, e sulle eventuali specifiche e concrete proposte alternative di delocalizzazione dell'impianto riferite dal difensore comunale in udienza.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere. Ha disposto un incombente istruttorio, onerando il Dirigente dell'Ufficio espropri del Comune di Barletta di depositare entro il 15 aprile 2026 una relazione dettagliata sulle ragioni che impedirebbero la conclusione del procedimento e sulle eventuali proposte alternative di delocalizzazione dell'impianto. L'udienza camerale è stata rinviata al 6 maggio 2026. Il TAR ha inoltre avvertito che l'assenza di un riscontro puntuale e tempestivo o un ingiustificato silenzio potrebbero integrare la fattispecie di cui all'art. 328 c.p. e determinare responsabilità erariale per le conseguenze sulle spese processuali in caso di soccombenza dell'ente.

Norme richiamate

  • artt. 52 e 53 d.lgs. 259/2003

    Richiamati quale quadro normativo delle misure richieste dalla società, relative all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e all'imposizione di servitù per l'impianto di comunicazioni elettroniche.

  • art. 44 d.P.R. 327/2001

    Richiamato in relazione all'imposizione di servitù sulle aree interessate dall'impianto e dai cavidotti.

  • art. 328 c.p.

    Il giudice ha segnalato che l'assenza di puntuale e tempestivo riscontro o un ingiustificato silenzio potrebbero configurare la fattispecie penalmente rilevante.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando dagli atti emergano plurime richieste di integrazione documentale assolte dall'istante e l'amministrazione non abbia chiarito le ragioni della mancata conclusione del procedimento, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire una relazione puntuale sulle ragioni ostative e sugli eventuali esiti alternativi prospettati dall'amministrazione.
  • La relazione istruttoria richiesta nel giudizio contro il silenzio deve indicare in modo concreto e documentato le ragioni che impediscono la conclusione del procedimento; il mero mantenimento del silenzio, in assenza di un riscontro puntuale e tempestivo, può esporre i responsabili alle conseguenze previste dall'ordinamento e incidere sulla regolazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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