Sentenza del 04/10/2018 n. 6916 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Cedente oro lavorazioni industriali - Oggettiva imponibilità - Sussiste - Regime reverse charge - Avvenuto assolvimento - Rileva - Ente impositore - Presunzione cessione oro investimento - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ricupero IVA - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA della cessione di oro destinato a lavorazioni industriali. L’ente impositore aveva ritenuto, presumendolo senza fornire previamente adeguata prova, che l’oro fosse stato commercializzato come oro da investimento, così escludendo l’ordinario regime di imponibilità con applicazione del reverse charge previsto per le operazioni indicate dall’art. 17, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972. Il ricorrente contestava tale ricostruzione, sostenendo che l’oro fosse destinato a lavorazioni industriali e che l’IVA fosse stata assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. In assenza di prova preventiva da parte dell’ente impositore circa la destinazione dell’oro a investimento e considerato l’avvenuto assolvimento dell’imposta mediante reverse charge, non era legittimo recuperare ulteriormente l’IVA nei confronti del cedente. L’onere di dimostrare i presupposti della diversa qualificazione dell’operazione gravava sull’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Norme richiamate
Art. 2697 del Codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L’ente impositore che intenda qualificare la cessione come vendita di oro da investimento, anziché come cessione soggetta al regime ordinario con reverse charge, deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e non può basarsi su una presunzione non adeguatamente dimostrata.
Art. 17, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Regime dell'inversione contabile per le cessioni di determinati prodotti, tra cui le cessioni di oro.
Quando ricorrono i presupposti normativi, l’IVA è assolta dal cessionario mediante reverse charge. L’avvenuto assolvimento dell’imposta attraverso tale meccanismo deve essere considerato dall’amministrazione e impedisce un ulteriore recupero nei confronti del cedente, salvo prova di una diversa e illegittima qualificazione dell’operazione.
Massime di principio
- L’amministrazione finanziaria non può presumere automaticamente che una cessione di oro sia destinata a investimento: deve dimostrare concretamente la destinazione e i presupposti della qualificazione fiscale contestata.
- Per individuare il corretto regime IVA occorre esaminare la natura dell’oro e la sua destinazione effettiva: l’oro destinato a lavorazioni industriali può rientrare nel regime ordinario con applicazione del reverse charge.
- Se l’IVA è stata regolarmente assolta dal cessionario mediante inversione contabile, il cedente non può essere chiamato a versare nuovamente la stessa imposta in assenza di prova di irregolarità o di diversa qualificazione dell’operazione.
- Nei recuperi IVA fondati sulla presunta natura dell’operazione, l’onere probatorio iniziale grava sull’ente impositore; il contribuente deve comunque conservare documentazione su destinazione, caratteristiche del bene, fatture e corretto assolvimento dell’imposta.
- La presenza di una presunzione fiscale non esonera l’amministrazione dall’indicare e dimostrare gli elementi concreti che la rendono applicabile al caso specifico.
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