Cassazione Penale, Sentenza n. 50770/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza n. 529/2022 del Tribunale di Campobasso che l'aveva ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo da reato previsto dall'art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. 231/2001, per un reato presupposto relativo allo smaltimento illecito di fanghi di depurazione (art. 256 d.lgs. 152/2006) commesso dall'apicale Dondi Alberto. I motivi di ricorso denunciavano: (i) errore nell'indicazione della norma presupposto (contestata la rilevanza dell'art. 256, comma 2, non ricompreso nel catalogo 231); (ii) viziosità della prova, avendo il CTU del PM operato calcoli teorici e contraddittori e non essendosi considerati gli argomenti del CTP della difesa; (iii) decadenza/prescrizione di parte delle condotte (riferita all'entrata in vigore dell'art. 25-undecies e ai termini di contestazione); (iv) vizio nella determinazione della sanzione (misura delle quote, mancata applicazione delle attenuanti per adozione modello 231 e per inesistenza del danno).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione di merito. In sintesi: (a) l'errata indicazione dell'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 in capo di imputazione è stata ritenuta mero errore materiale; il reato presupposto effettivamente valutato è quello di cui al comma 1, incluso nel catalogo dei reati 231; (b) le censure sulla prova sono state dichiarate inammissibili o infondate: la consulenza del PM, basata su un bilancio di massa e su dati progettuali e acquisiti in atti, è ritenuta utilizzabile e i rilievi difensivi generici non hanno confutato il modello tecnico; la valutazione indiziaria è stata considerata corretta ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; (c) la doglianza sulla prescrizione/decadenza è stata respinta perché la fattispecie è stata qualificata, in concreto, come reato abituale e pertanto il termine prescrizionale decorre dall'ultimo atto (22/12/2016); (d) quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che il modello 231 adottato post factum non fosse idoneo/operativo per ottenere l'esimente né valido per l'attenuante piena, potendo eventualmente dare luogo solo a riduzione parziale se dimostrato operativo; l'attenuante per inesistenza del danno è inapplicabile ai reati di pericolo astratto come quello in esame; la determinazione di 200 quote (sanzione pecuniaria pari a euro 77.400,00) è stata considerata motivata e non manifestamente illogica. Di conseguenza la condanna pecuniaria è stata confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 231/2001
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; applicato l'art. 25-undecies quale norma che punisce, per la società, reati ambientali che hanno come reato presupposto l'art. 256 d.lgs. 152/2006. La Corte ha richiamato i criteri per l'esclusione della responsabilità (art. 6) e per le attenuanti/mitigazioni (art. 12) nonché i criteri di commisurazione della sanzione (art. 10 e 11).
art. 25‑undecies d.lgs. 231/2001
Norma che inserisce, tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, i delitti/contravvenzioni ambientali previsti dall'art. 256 TUA (comma 1). La Corte ha confermato che la responsabilità dell'ente può essere affermata quando il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)
Art. 256 comma 1 (smaltimento illecito di fanghi) considerato reato presupposto pertinente al catalogo 231; l'indicazione del comma 2 nel capo di imputazione è stata ritenuta un errore materiale non incidente sulla validità della contestazione sostanziale.
codice di procedura penale
Principi di valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. La Corte ha richiamato il metodo induttivo/deduttivo e la validità della prova logica quando fondata su dati coerenti.
d.lgs. 231/2001
Requisiti per l'esimente: adozione e efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli organizzativi idonei; la mera adozione post factum non è sufficiente per escludere la responsabilità.
d.lgs. 231/2001
Prevede riduzioni della sanzione se il modello è adottato e reso operativo post factum; la Corte ha richiamato che la concessione dell'attenuante è subordinata a prova fattuale dell'effettiva operatività e idoneità del modello.
d.lgs. 231/2001
Criteri per la commisurazione della sanzione pecuniaria (numero delle quote e valore della singola quota) tenendo conto gravità, responsabilità e durata; la Corte ha ritenuto motivata la scelta del numero di quote e del valore della quota in rapporto alla gravità e alla durata.
d.lgs. 231/2001
Riferimenti ai termini e agli istituti di prescrizione/decadenza e alla rilevanza della prescrizione del reato presupposto sulla decadenza della contestazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui, se il reato è abituale, il termine prescrizionale decorre dall'ultimo atto.
Massime di principio
- Un errore materiale nella indicazione dell'articolo di legge in capo di imputazione non invalida l'accusa se la descrizione del fatto è chiara e il reato sostanziale è individuabile: prevale la sostanza sulla forma.
- La consulenza tecnica basata su bilanci di massa, dati progettuali e documentazione ufficiale può costituire prova sufficiente quando gli elementi risultano coerenti e concordanti; le critiche generiche al metodo sono spesso inammissibili in cassazione.
- Per ribaltare una valutazione di merito su prova indiziaria occorre indicare specificamente errori metodologici o dimostrare che l'eliminazione dell'elemento censurato avrebbe determinato l'insufficienza del compendio probatorio (prova di resistenza).
- Nel sistema 231, l'adozione di un modello di organizzazione è efficace ai fini di escludere la responsabilità solo se risultava adottato e operativo prima del fatto; l'adozione posteriore può al più ridurre la sanzione ma richiede prova dell'effettiva operatività e idoneità.
- Nelle fattispecie ambientali caratterizzate da plurime condotte analoghe, la qualificazione come reato abituale comporta che i termini di prescrizione inizino a decorrere dall'ultimo atto contestato; quindi le doglianze sulla prescrizione devono tenere conto della natura seriale della condotta.
- La quantificazione della sanzione pecuniaria per gli enti deve essere adeguatamente motivata con riferimento a gravità, durata e responsabilità; in sede di legittimità il sindacato è limitato ai vizi di evidente illogicità o mancanza di motivazione.
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