Sentenza n. 2838/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale sull'istanza di fissazione d'appuntamento (e/o convocazione);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'accoglimento della richiesta di fissazione dell'appuntamento avesse soddisfatto la pretesa azionata nel giudizio contro il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell'esito del giudizio e dell'ingente numero di richieste di visto gravanti sull'Ambasciata interessata.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia sull'istanza di fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che l'Ambasciata aveva accolto la richiesta di fissazione dell'appuntamento; tale circostanza è stata confermata dal ricorrente con memoria depositata il 9 febbraio 2026.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un comportamento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, e tale soddisfazione è confermata dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata contro il silenzio non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere compensate in ragione delle concrete circostanze del caso, compreso il carico eccezionale di richieste gravante sull'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →