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Ordinanza

Ordinanza n. 6511/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa misura cautelare della Determinazione n. -OMISSIS- di prot. datata 28 gennaio 2026 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina, notificata in data 5 febbraio 2026, con la quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la “cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e collocamento in congedo illimitato” ai sensi degli articoli 951, comma 1, 952, commi 1 e 3 e 1357, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (doc. 1); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riguardo a: • del verbale della Commissione di disciplina del 18 dicembre 2025, con cui il ricorrente è stato dichiarato “non meritevole di permanere in ferma” (doc. 2); • dell’ordine del 6 novembre 2025, con cui il Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” ha disposto il deferimento del militare al giudizio della Commissione di disciplina (doc. 3); • della relazione finale del 27 settembre 2025, redatta dall’Ufficiale Inquirente (doc. 4); • della nota di contestazione degli addebiti del 19 agosto 2025, redatta dall’Ufficiale Inquirente (doc. 5); • dell’atto di avvio dell’inchiesta formale disposta in data 27 giugno 2025 (doc. 6). E PER LA CONSEGUENTE declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo e di tutti gli atti presupposti, con ogni statuizione di legge.

Giustizia amministrativa202602558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e collocamento in congedo illimitato, con gli atti disciplinari presupposti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata disposta la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e il collocamento in congedo illimitato, nonché il verbale della Commissione di disciplina, l'ordine di deferimento, la relazione finale dell'Ufficiale inquirente, la contestazione degli addebiti e l'atto di avvio dell'inchiesta formale. L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio. Il ricorrente, già collocato in congedo al momento dell'instaurazione del giudizio, risultava residente in Sardegna.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio ordinario dell'efficacia territoriale della res controversa previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., anziché il foro speciale del pubblico impiego previsto dal comma 2, poiché il rapporto di servizio era cessato al momento della proposizione del ricorso. In base al criterio dell'efficacia, la competenza spetta al TAR più vicino al luogo nel quale l'atto produce direttamente i propri effetti esclusivi. La determinazione impugnata, incidendo sul rapporto ormai cessato e sulla posizione del ricorrente collocato in congedo, esaurisce i propri effetti diretti nel luogo di residenza del medesimo, ricadente nella circoscrizione del TAR Sardegna. Il TAR Lazio ha pertanto devoluto la causa al TAR per la Sardegna e ha compensato le spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale.

    Quando l'atto produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un TAR periferico, il criterio dell'efficacia territoriale prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    In costanza del rapporto di pubblico impiego trova applicazione il c.d. foro del pubblico impiego.

    Il foro speciale del pubblico impiego opera soltanto se il rapporto di servizio è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, si applica il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle ipotesi legislative, già numerose, di competenza territoriale del TAR Lazio - Roma; non costituisce il criterio applicato alla controversia.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 13, comma 3, c.p.a. per escludere un'accentrata competenza del TAR Lazio - Roma al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

  • art. 125 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del decentramento della competenza territoriale secondo una logica di prossimità.

  • artt. 951, comma 1, 952, commi 1 e 3, e 1357, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010

    Disposizioni richiamate dall'Amministrazione quale base normativa della cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare e del collocamento in congedo illimitato; la loro legittimità sostanziale non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera soltanto quando il rapporto di servizio è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, si applica il criterio ordinario di competenza territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • I criteri della sede dell'autorità emanante e dell'efficacia territoriale dell'atto sono tra loro complementari: il criterio della sede cede a quello dell'efficacia quando il potere amministrativo produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR periferico.
  • Quando un provvedimento adottato da un'autorità centrale incide direttamente sulla posizione di una persona ormai cessata dal servizio e collocata in congedo, esaurendo i propri effetti nel luogo di residenza dell'interessato, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione tale luogo ricade.
  • La competenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e deve essere individuata sulla base di regole predeterminate, senza possibilità di concentrare la competenza presso il TAR Lazio - Roma al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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