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Sentenza

Sentenza n. 2266/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2162/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2162/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione ad attribuirle, mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo complessivo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna del Ministero alle spese di giudizio. La sentenza risultava passata in giudicato ed era stata notificata; il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato l'avvenuto accreditamento dell'importo oggetto del giudicato. La pretesa sostanziale è stata quindi integralmente soddisfatta, rendendo non più necessario adottare misure di ottemperanza o nominare il commissario ad acta. Poiché l'adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, condannandolo al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, da porre a carico dell'Amministrazione solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato intervenuta nelle more del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • L'avvenuto adempimento del giudicato prima della decisione rende superflui sia l'ordine giudiziale di esecuzione sia la nomina del commissario ad acta richiesta per l'eventuale perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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