Cassazione Penale, Sentenza n. 665/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che ha confermato la loro condanna per reati di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990, deducendo: (i) mancato riconoscimento dell'"ipotesi lieve" di cui all'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 per talune imputazioni (sub d) ed h) per Trisciani e per cessione in quantitativi rilevanti e plurimi tipi di sostanza per Istrefi); (ii) vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; (iii) omissione di valutazione di specifiche circostanze di fatto indicate nella sentenza di primo grado. In sostanza si chiede la revisione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della lieve entità per alcune condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la valutazione della Corte d'appello fosse logica e congrua: i fatti contestati (quantitativi maggiori, vendita all'ingrosso, cessione di cocaina ed eroina in quantitativi tali da poter ricavare diverse decine/centinaia di dosi) escludono l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990; la diversità di sostanze e le modalità e quantità non erano assimilabili alle condotte per le quali era riconosciuta la lieve entità; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono motivate in modo non contraddittorio e adeguato (anche in forma sintetica). Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi lieve può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività della condotta e va valutata considerando quantitativo e qualitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze. Un indice negativo prevalente (es. quantità rilevante o modalità di vendita all'ingrosso) esclude la lieve entità
Codice penale
Le attenuanti generiche possono essere valutate dal giudice del merito anche selezionando un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133; la motivazione sulla loro esclusione è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria
Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Riferimento procedurale: possibilità di trattare il procedimento in forma cartolare, applicata nel caso
Decreto-legge n. 137 del 2020
Riferimento procedurale relativo al trattamento in forma cartolare del procedimento
Massime di principio
- L'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze): la presenza di quantità rilevanti o di modalità tipiche dell'attività di spaccio all'ingrosso esclude di regola la lieve entità
- La diversità delle sostanze coinvolte (es. cocaina ed eroina) non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere la lieve entità, ma non impedisce neppure al giudice di ritenere la condotta più grave se risultano altri indici (quantitativi, finalità commerciale)
- In Cassazione non è consentita una complessiva rivalutazione dei fatti: la supplenza è limitata al controllo di eventuali vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione; le valutazioni di merito ben motivate, anche se sintetiche, sono insindacabili
- Per il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi su uno o più elementi ritenuti prevalenti dall'art. 133 c.p.; la motivazione non deve essere necessariamente estesa se il percorso argomentativo complessivo rende chiara la scelta
- Se la pena inflitta è lievemente al di sotto del minimo edittale, non è sempre necessaria una motivazione rafforzata: è sufficiente che il testo della sentenza mostri il parametro valutativo adottato
- La mancanza di indagini tossicologiche sulla qualità/quantità non impone automaticamente il riconoscimento della lieve entità: occorre valutare il complesso degli elementi probatori a disposizione
- Chi impugna deve indicare con specificità le censure di fatto e la loro incidenza sulla decisione: censure aspecifiche sul mancato esame di singoli aspetti fattuali sono generalmente inammissibili
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