Sentenza n. 238/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 97/2025, divenuta irrevocabile e notificata in forma esecutiva alla Regione Basilicata
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutivi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 97/2025, con la quale la Regione Basilicata era stata condannata al pagamento di somme di denaro, comprese le spese di lite liquidate in favore del procuratore costituito nel giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva alla Regione il 20 maggio 2025 ed era divenuta irrevocabile, ma l’amministrazione non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La Regione, ritualmente intimata, non si è costituita. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’inerzia della Regione costituisse violazione dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. In assenza di prova dell’integrale adempimento, il cui onere grava sul debitore, il giudice ha dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, pagando ai ricorrenti le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto. È stato fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, con compenso di euro 500,00 posto a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha precisato che nelle spese di lite rientrano omnicomprensivamente anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal TAR.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale e i relativi termini, ritenuti rispettati dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell’esecuzione forzata; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato entro un termine e di nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
Parametro utilizzato per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, determinato in euro 500,00.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Parametro richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi anche alle sentenze esecutive del giudice ordinario; la mancata esecuzione di un titolo giudiziario irrevocabile integra inottemperanza azionabile davanti al giudice amministrativo nei casi previsti dall’art. 112 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, una volta provata l’esistenza del titolo esecutivo e l’inadempimento, spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’integrale adempimento; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione; il relativo compenso è posto a carico dell’ente inadempiente.
- Nelle spese del giudizio di ottemperanza rientrano omnicomprensivamente anche le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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