Sentenza n. 158/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento dell’Ordinanza del Comune di Taurisano n. -OMISSIS-, notificata in data 30 agosto 2019, che ingiunge la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, nonché di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di viabilità interna rurale, piazzola, recinzione e tettoia realizzate in assenza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto di demolire una pluralità di opere: una viabilità interna rurale con stesura di materiale tufaceo, una piazzola, una recinzione in conci di tufo alta circa 3,25 metri e riferita a un fondo di circa 1.500 mq, nonché una tettoia metallica con pannelli coibentati di circa 186 mq. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere per errore sui presupposti e perplessità dell’azione amministrativa. Secondo la ricorrente, le opere sarebbero accessorie, pertinenziali e prive di rilevanza volumetrica, soggette al più a CILA e non a permesso di costruire; di conseguenza, non sarebbe stata applicabile la demolizione prevista dall’art. 31, né l’avvertenza dell’acquisizione gratuita dell’area in caso di inottemperanza. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi. Ha anzitutto affermato che gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente, considerando l’insieme delle opere, il loro impatto edilizio complessivo e le reciproche interazioni, senza una parcellizzazione volta a sottrarre singoli interventi alla sanzione demolitoria. Quanto alla tettoia, il Collegio ha ritenuto che la superficie di 186 mq, la struttura metallica e i pannelli coibentati escludessero la natura meramente accessoria o pertinenziale e integrassero un’opera di dimensioni significative, non installabile senza permesso di costruire. Anche la recinzione, realizzata in conci di tufo, estesa su circa 1.500 mq e alta 3,25 metri, è stata qualificata come trasformazione non precaria del territorio e come nuova costruzione, in ragione della rilevante alterazione estetica e funzionale dei luoghi. Le opere, considerate sia nel loro complesso sia individualmente, determinano quindi un significativo impatto edilizio e urbanistico e risultano abusive perché realizzate senza permesso di costruire. È stata pertanto ritenuta legittima l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, così come l’avvertenza relativa alle conseguenze dell’inottemperanza, compresa l’acquisizione prevista dalla legge. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione è applicabile agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; l’ordinanza può contenere l’avvertenza delle conseguenze previste dalla legge in caso di inottemperanza, inclusa l’acquisizione gratuita dell’area nei presupposti di legge.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne invocava l’applicazione quale regime sanzionatorio pecuniario per interventi non soggetti a permesso di costruire, ma il TAR ha escluso tale qualificazione ritenendo necessaria la previa acquisizione del permesso di costruire.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La qualificazione di un abuso edilizio deve avvenire considerando unitariamente tutte le opere realizzate sul complesso immobiliare, valutandone l’impatto edilizio e urbanistico complessivo e le reciproche interazioni; non è consentito frazionare gli interventi per sottrarne singole parti alla sanzione demolitoria.
- Una tettoia non precaria e di dimensioni significative, realizzata con struttura metallica e pannelli coibentati, non può essere qualificata come mera opera accessoria o pertinenziale e richiede il permesso di costruire quando produce una visibile alterazione dell’immobile o del territorio.
- Una recinzione in muratura o conci di tufo, di notevole estensione e altezza, determina una trasformazione non precaria del territorio e può essere qualificata come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- Quando opere edilizie rilevanti siano state realizzate in assenza di permesso di costruire, è legittima l’adozione dell’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, con l’avvertenza delle conseguenze legali dell’inottemperanza.
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