Cassazione Civile, Ordinanza n. 03912/2026 del 21/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2013 emesso su terreni qualificati dal piano regolatore come edificabili ma di fatto adibiti ad attività estrattiva/cava, con dedotta impossibilità di edificazione. In primo grado il ricorso della contribuente fu rigettato; in appello la CTR accolse la domanda principale affermando la non debenza dell'IMU perché l'edificazione era impossibile, senza esaminare i motivi subordinati relativi alla rideterminazione del valore venale del bene e alla conseguente eliminazione di sanzioni e interessi. In cassazione, su ricorso del concessionario, fu accolto il terzo motivo, affermandosi che l'edificabilità discende dal PRG e che il valore imponibile va determinato sul valore venale; la Corte cassò la sentenza e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, decise nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Quest'ultima ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: la Cassazione avrebbe erroneamente deciso nel merito, mentre avrebbe dovuto rinviare al giudice di secondo grado per esaminare i motivi rimasti assorbiti sulla quantificazione del valore venale e sulla sorte di interessi e sanzioni. La controricorrente ha sostenuto che la Corte avesse già valutato anche la questione del valore imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di revocazione, qualificando come errore revocatorio l'aver deciso nel merito senza considerare che i motivi d'appello subordinati erano rimasti assorbiti e richiedevano ulteriori accertamenti in fatto. Ha quindi revocato la sentenza di cassazione n. 22574/2024 nei limiti indicati, e, tornando a decidere sul ricorso originario, ha ribadito la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 933/2021, accolto il terzo motivo del ricorso della società concessionaria e rigettato gli altri, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame delle questioni residue, in particolare quelle sul valore venale e sui correlati effetti su interessi e sanzioni.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio utilizzato per denunciare l'errore revocatorio nella sentenza della Corte di cassazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'omessa percezione di questioni rimaste assorbite può integrare errore di fatto revocatorio
art. 384, comma 2, ult. parte, c.p.c.
richiamato nella precedente decisione per la decisione nel merito dopo la cassazione
art. 346 c.p.c.
non si applica nel giudizio di cassazione quanto alle questioni assorbite non riproposte, sulle quali non si forma giudicato implicito
IMU
il tributo è dovuto, per i terreni edificabili, secondo il valore venale, mentre la sentenza revocata aveva erroneamente deciso senza rinvio sulle questioni ancora aperte
Massime di principio
- L'omessa percezione, da parte della Corte di cassazione, del fatto che in appello siano rimaste assorbite questioni che richiedono ulteriori accertamenti in fatto può integrare errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, le questioni esplicitamente o implicitamente assorbite dal giudice di merito non si intendono coperte da giudicato implicito per il solo fatto di non essere state riproposte in sede di legittimità, poiché possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio.
- Quando la cassazione accoglie un motivo ma residuano temi non decisi dal giudice di merito e ancora bisognosi di accertamenti fattuali, la Corte non può decidere nel merito omettendo il rinvio; deve rimettere la causa al giudice di rinvio per le questioni residue.
- La qualificazione di un'area come edificabile ai fini del tributo locale deriva dalla previsione urbanistica e non dall'effettiva utilizzazione del bene, ma la determinazione del valore imponibile può richiedere ulteriori apprezzamenti di fatto da compiere in sede di merito.
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