Sentenza del 05/10/2023 n. 8081 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 396 per ICI anno 2006, importo richiesto ?21.278,00. Il contribuente deduceva la non debenza del tributo per il periodo ricadente nella procedura fallimentare, invocando la disciplina dell'art. 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992 (imposta dovuta ma prelevata sul ricavato della vendita in fallimento). Il Comune proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, contestando l'interpretazione dell'art. 10, comma 6, e chiedendo la dichiarazione di legittimità dell'avviso.
La decisione
La Corte regionale ha accolto parzialmente l'appello del Comune. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992, quando l'immobile è compreso nel fallimento l'imposta permane per gli anni di possesso ma il pagamento è sospeso in attesa della vendita e il curatore deve prelevare l'ammontare dal prezzo e versarlo entro tre mesi dall'incasso. Poiché nella fattispecie la vendita non si è verificata e il fallimento si è chiuso con il contribuente tornato in bonis, l'obbligazione tributaria relativa al periodo rimane a carico del soggetto tornato in bonis. Di converso, per il periodo di pendenza non sono dovuti interessi e sanzioni (mancata esigibilità). Inoltre il Collegio ha annullato l'imposizione relativa all'immobile indicato al n. 23 dell'avviso. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado di appello per euro 1.600,00 a favore del Comune. Il Collegio ha inoltre disatteso e non preso in considerazione documentazione prodotta tardivamente dal contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 10, comma 6
Per gli immobili compresi nel fallimento l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nella procedura ma il pagamento è prelevato sul prezzo ricavato dalla vendita; il curatore versa entro tre mesi dall'incasso e presenta la dichiarazione entro lo stesso termine. Ne consegue sospensione dell'obbligo di denuncia e di pagamento fino alla vendita; se non vi è vendita e il fallimento si chiude con restituzione al fallito, l'obbligazione rimane a carico del soggetto tornato in bonis.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58, comma 2
Regola la produzione documentale nel processo tributario; salva la facoltà di produrre documenti, ma la Corte richiama l'esigenza del rispetto dei termini processuali per l'ammissibilità, con richiamo applicativo all'art. 32.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32, comma 1
Termine per la produzione dei documenti (venti giorni liberi prima dell'udienza) richiamato dalla giurisprudenza quale perentorio; produzione oltre tale termine è inammissibile e rilevabile d'ufficio.
Codice di procedura civile - art. 92, comma 2
art. 92, 2° comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio; in combinato con l'art. 15 D.Lgs. 546/1992 disciplina la liquidazione secondo il principio della soccombenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15, comma 1
Disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario, applicata dal Collegio per la liquidazione delle spese di grado.
D.M. 55/2014
Richiamato per i parametri di liquidazione delle spese professionali/minimi ai fini del calcolo delle spese di giudizio.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. n. 29087/2018; Cass. n. 4433/2020; Cass. n. 15478/2010
Cassazione ha affermato la perentorietà del termine per la produzione documentale (art. 32 D.Lgs. 546/1992) e la regola secondo cui, se il fallimento si chiude senza vendita e il bene torna al fallito, l'obbligazione tributaria maturata in pendenza rimane a carico del soggetto tornato in bonis.
Massime di principio
- Quando un immobile è compreso in fallimento l'imposta comunale è contabilizzata per gli anni di possesso, ma il diritto impositivo si esprime in modo speciale: il pagamento è sospeso e il curatore lo preleva dal prezzo di vendita; quindi prima della vendita il credito non è esigibile e non decorrono interessi o sanzioni.
- Se il fallimento si chiude senza vendita e il bene ritorna al fallito (ad esempio per concordato o rientro in bonis), l'obbligazione tributaria relativa al periodo di pendenza rimane a carico del soggetto tornato in bonis, che dovrà denunciare e pagare i ratei annuali maturati durante la procedura.
- La produzione documentale tardiva nel processo tributario è soggetta ai termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 546/1992 (venti giorni liberi prima dell'udienza); il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza e inammissibilità dei documenti, rilevabile d'ufficio.
- Durante la pendenza della procedura concorsuale non possono essere applicati interessi e sanzioni su tributi non ancora esigibili; tali oneri possono essere considerati solo dall'eventuale momento di esigibilità secondo la disciplina vigente.
- In caso di giudizio tributario prevale il principio di soccombenza per la liquidazione delle spese: la parte risultata in prevalenza soccombente sopporta le spese, con liquidazione secondo parametri ministeriali (es. D.M. 55/2014).
- Nelle controversie riguardanti tributi maturati in pendenza di procedure concorsuali verificare sempre lo stato del procedimento (esistenza di vendita, omologazione di concordato, esdebitazione) per determinare chi è il soggetto obbligato al pagamento e la sussistenza di interessi/sanzioni.
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