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Sentenza

Sentenza n. 1069/2026 - Bologna, Sezione 1

per l’accertamento - dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere i contributi concessori rispetto al permesso di costruire rilasciato il 18/12/2014 per l’ampliamento dell’edificio destinato alla nuova area mercatale, per 2.296.624,69 €; - dell’insussistenza dell’obbligo di versare la somma ulteriore di 459.324,94 € a titolo di sanzione per ritardato pagamento; nonché per l’annullamento - delle note ricevute il 21/10/2020 e il 4/11/2019, recanti l’intimazione al pagamento delle somme; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale. In base ai motivi aggiunti depositati il 20/7/2021: per l’annullamento - dell’avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento, emesso il 29/3/2021 e notificato il 31/5/2021.

Giustizia amministrativa202000856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: richieste di pagamento e avviso di accertamento esecutivo relativi al contributo di costruzione, agli oneri di urbanizzazione secondaria e alla sanzione per ritardato pagamento connessi a un permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto di accertare l’insussistenza dell’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione, pari a 2.296.624,69 euro, gli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a 104.311,25 euro, e la sanzione per ritardato pagamento, pari a 459.324,94 euro, nonché di annullare le intimazioni di pagamento e, con motivi aggiunti, l’avviso di accertamento esecutivo per omesso pagamento. Ha sostenuto, da un lato, di avere agito esclusivamente quale società di gestione del Comparto B del Fondo Parchi Agroalimentari Italiani e che, in ragione dell’autonomia patrimoniale separata del fondo, le obbligazioni riferibili al fondo non potessero essere imputate alla SGR in proprio. Dall’altro lato, ha dedotto che le opere relative all’ampliamento della nuova area mercatale costituissero opere di interesse generale e fossero quindi esenti dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 32 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’atto prodromico e, nel merito, ha sostenuto l’assenza sia del requisito soggettivo, non essendo la ricorrente ente istituzionalmente competente né concessionaria del servizio pubblico svolto dal centro agroalimentare, sia del requisito oggettivo dell’esenzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo assorbita l’eccezione di irricevibilità per l’infondatezza nel merito. L’esenzione dal contributo di costruzione richiede la compresenza di un requisito oggettivo, consistente nella realizzazione di impianti, attrezzature o opere pubbliche o di interesse generale, e di un requisito soggettivo, consistente nella realizzazione da parte dell’ente istituzionalmente competente o di un soggetto che agisca quale organo indiretto dell’amministrazione. Nel caso concreto, la ricorrente non era concessionaria del servizio pubblico svolto dal centro agroalimentare, non partecipava alla relativa erogazione e operava quale SGR remunerata per la costituzione e gestione del fondo mediante raccolta di capitali sul mercato. Inoltre, le opere non risultavano obiettivamente destinate a un servizio generale della collettività e non erano prive di finalità lucrativa: il fondo beneficiava di un corrispettivo per il diritto reale costituito sui beni e gli interventi erano solo in parte destinati alla nuova struttura mercatale. Il TAR ha inoltre escluso che il fondo comune possieda autonoma soggettività giuridica: esso costituisce un patrimonio separato della SGR, alla quale spetta la titolarità formale dei beni e la legittimazione processuale. Di conseguenza, la SGR è il soggetto passivo delle obbligazioni e dei pesi derivanti dai beni conferiti nel fondo, sicché era corretta l’intimazione di pagamento nei suoi confronti. La notifica degli atti anche al centro agroalimentare era giustificata dalla titolarità del diritto reale di usufrutto e dall’esigenza di informarlo della vicenda. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, d.P.R. 380/2001

    impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

    L’esenzione dal contributo di costruzione presuppone la compresenza di un requisito oggettivo, relativo alla natura e destinazione dell’opera, e di un requisito soggettivo, relativo alla realizzazione da parte dell’ente istituzionalmente competente o di un soggetto che agisca quale organo indiretto dell’amministrazione.

  • art. 32 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013

    La disposizione regionale riproduce, per il territorio emiliano-romagnolo, il regime di esenzione dal contributo di costruzione previsto dall’art. 17 d.P.R. 380/2001.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 58/1998

    La separazione patrimoniale tra patrimonio del fondo e patrimonio della SGR non attribuisce al fondo una distinta soggettività giuridica né esclude che la SGR, titolare formale dei beni, risponda dei pesi derivanti dagli stessi.

  • art. 1, commi 729 e seguenti, l. 160/2019

    Costituisce la base normativa dell’avviso di accertamento esecutivo per l’omesso pagamento della somma richiesta dal Comune.

  • artt. 20, comma 2, lett. c, Tued.

    Prevede la sanzione applicata per il ritardato pagamento del contributo edilizio, ritenuta dovuta in conseguenza dell’accertata debenza del contributo.

Massime di principio

  • L’esenzione dal contributo di costruzione per opere pubbliche o di interesse generale richiede sia la destinazione oggettiva dell’intervento al servizio generale della collettività sia la realizzazione da parte dell’ente istituzionalmente competente o di un soggetto che agisca quale organo indiretto dell’amministrazione; la mancanza anche di uno solo dei due requisiti esclude il beneficio.
  • La verifica del requisito oggettivo dell’esenzione dal contributo di costruzione deve essere compiuta considerando l’intervento nella sua globalità e valutandone concretamente caratteristiche, finalità e destinazione, non sulla base della sola qualificazione formale dell’opera o del soggetto che la realizza.
  • Una società di gestione del risparmio che costituisce e gestisce un fondo immobiliare mediante raccolta di capitali sul mercato e percepisce una remunerazione non è, per ciò solo, ente istituzionalmente competente né concessionaria del servizio pubblico connesso alle opere edilizie realizzate.
  • Il fondo comune di investimento disciplinato dal d.lgs. 58/1998 è un patrimonio separato privo di autonoma soggettività giuridica; la SGR, quale titolare formale dei beni del fondo, è il soggetto legittimato e passivamente obbligato rispetto ai pesi e alle obbligazioni derivanti da tali beni.
  • La separazione patrimoniale tra fondo comune e società di gestione del risparmio non impedisce di imputare alla SGR le obbligazioni connesse ai beni conferiti nel fondo, quando la SGR ne è il titolare formale e ha agito quale soggetto richiedente e titolare del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneri
RamiEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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