Cassazione Civile, Ordinanza n. 23624/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da un lungo contenzioso tra un creditore e il debitore personale di quest’ultimo, incentrato sulla separazione della quota di beni immobili riconducibili al debitore rispetto a quelli formalmente intestati alla coniuge, poi deceduta in corso di causa. Dopo una precedente cassazione con rinvio che aveva annullato la declaratoria di inammissibilità della domanda, il giudice di rinvio ha dichiarato estinto il processo ritenendo che, nelle conclusioni rassegnate dall’attore, vi fosse una rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalle parti costituite o comunque non bisognevole di accettazione per difetto di interesse alla prosecuzione. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 306 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stata alcuna rinuncia agli atti, né valida accettazione di tutte le parti; 2) violazione dell’art. 394, ultimo comma, c.p.c., perché non si poteva desumere una rinuncia da una sola frase delle conclusioni e perché in rinvio sarebbero state legittimamente formulate nuove conclusioni; 3) violazione degli artt. 324 e 95 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in punto spese, assumendo l’esistenza di giudicati interni sulla soccombenza che avrebbero imposto la liquidazione delle spese in suo favore; 4) omesso esame circa il mancato esame, da parte del giudice di rinvio, della questione sulla necessità della divisione/separazione della quota e sul rilievo di precedenti giudicati e rinunce di coeredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità del ricorso: mancava una compiuta esposizione dei fatti e, in particolare, non erano riportati l’atto riassuntivo del rinvio, le domande proposte e il tenore integrale delle conclusioni, sicché non era possibile verificare se vi fosse stata davvero rinuncia agli atti o legittima formulazione di nuove conclusioni. Ha respinto il terzo motivo affermando che, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione del giudizio di rinvio travolge l’intero processo, comprese le statuizioni precedenti, salvi solo i principi di diritto enunciati dalla cassazione; quindi non vi erano giudicati interni sulle spese e il giudice del rinvio aveva correttamente posto le spese a carico del rinunciante ai sensi dell’art. 306, ultimo comma, c.p.c. Ha respinto anche il quarto motivo perché, una volta accertata l’estinzione del processo, ogni questione di merito era assorbita. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
in caso di rinuncia agli atti del giudizio, le spese vanno poste a carico del rinunciante; la rinuncia può determinare l’estinzione del processo se accettata o comunque secondo i presupposti applicabili nel caso concreto
art. 393 c.p.c.
se dopo la riassunzione sopravviene una causa di estinzione nel giudizio di rinvio, si estingue l’intero processo, travolgendo le statuizioni adottate nei gradi precedenti, salvi i principi di diritto enunciati dalla Cassazione
art. 394 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di formulare nuove conclusioni in sede di rinvio; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di specificità del ricorso
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale, sufficiente a consentire il controllo di legittimità senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del processo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per il dedotto omesso esame di un fatto/questione decisiva; la censura è respinta perché assorbita dall’estinzione del giudizio
art. 324 c.p.c.
il ricorrente lo invoca per sostenere la formazione di giudicati interni sulle spese; la Corte esclude tale effetto in presenza dell’estinzione dell’intero processo in rinvio
art. 95 c.p.c.
norma richiamata dal ricorrente in tema di spese processuali; la Corte conferma la regola applicata dal giudice del rinvio in base all’estinzione
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese; la Corte non ne ravvisa violazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure, senza dover attingere agli atti di causa o alla sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è possibile verificare la dedotta erronea qualificazione di una rinuncia agli atti o la corretta formulazione delle conclusioni in rinvio se il ricorso non riproduce in modo adeguato gli atti e le conclusioni rilevanti.
- Se nel giudizio di rinvio sopravviene una causa di estinzione, l’intero processo si estingue e vengono travolte tutte le statuizioni pregresse, comprese quelle sulle spese, salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio assorbe ogni questione di merito, rendendo inammissibili o infondati i motivi che presuppongano la decisione sul diritto sostanziale controverso.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
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