Sentenza n. 820/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 207 del 2024: - del presunto silenzio-assenso formatosi sul trasferimento di titolarità dell'autorizzazione petrolifera prot. 7864 del 13/3/2006 in seguito al decorso di 30 giorni della pratica SUAP 02145310989-12092023-1123 presentata dalla controinteressata, di cui la ricorrente ha avuto notizia tramite la nota prot. n.5722 del 24 gennaio 2024, nella parte in cui l'Amministrazione Comunale fa riferimento alla “corrispondenza successivamente intercorsa in cui la spett.le Benaco 2000 s.a.s. afferma che il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione petrolifera prot. 7864 del 13/3/2006 sarebbe da intendersi accolto essendo trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza SUAP”; quanto al ricorso n. 692 del 2024: per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 46281 del 30.07.2024, con cui il Comune ha comunicato il diniego finale all’accoglimento della pratica SUAP 02145310989-12092023-1123 presentata dalla società Benaco 2000 s.a.s. inerente la modifica non soggetta ad autorizzazione del distributore stradale di carburanti in Via Mantova sulla S.P. n° 567 km 9+700, e la contestuale voltura dell’autorizzazione petrolifera n°7864 del 13.03/2026 a firma del responsabile del SUAP di Desenzano del Garda, notificato in pari data; - del provvedimento prot. n. 46913 del 01.08.2024 con cui il Comune ha dichiarato la presa d’atto della rinuncia all’autorizzazione petrolifera prot. n. 7864 del 13.03.2006 da parte della società Tamoil Italia s.p.a. per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti stradale di carburanti in Via Mantova sulla S.P. n° 567 km 9+700 a Desenzano del Garda– non conosciuto; - del provvedimento del 6.09.2024 di inibizione dell’esercizio dell’attività del distributore stradale di carburanti in Via Mantova sulla S.P. n° 567 km 9+700 gestito dalla società Benaco 2000 s.a.s.; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; quanto al ricorso n. 303 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa adozione della misura cautelare disciplinata dall’art. 55, comma 10, c.p.a. - del provvedimento del Comune di Desenzano del Garda – SUAP – prot. n. 1678/2025 del 10 gennaio 2025 avente ad oggetto “Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata asincrona convocata con nota prot. n° 69652 del 25.11.2024 in merito all’istanza SUAP n° pratica 02145310989-25092024-1803 presentata da Benaco 2000 s.a.s di Mazzata Nadia & c. per l’installazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti in Via Mantova sulla S.P. ex S.S. n° 567 “del Benaco” a Desenzano del Garda identificata al fg. 31 mapp. 513 del NCTR”; - del provvedimento del Comune di Desenzano del Garda – SUAP – prot. n. 2759/2025 del 15 gennaio 2025 avente ad oggetto “Autorizzazione alla società Benaco 2000 s.a.s. di Mazzata Nadia & C. all’esercizio provvisorio dell’impianto stradale di distribuzione carburanti ubicato in Via Mantova sulla S.P. ex S.S. n° 567 “del Benaco” km 9+700 nell’area identificata al fg. 31 mapp. 513 del NCTR a seguito di istanza SUAP 02145310989-13012025-0924 presentata in data 13.01.2025”; - dell’atto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia prot. n. 25413 del 13 settembre 2023 di voltura del Certificato di Prevenzione Incendi di titolarità di Tamoil (pratica 18410), conosciuto dalla ricorrente il 3 febbraio 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, richiamati nei suddetti provvedimenti, tra i quali segnatamente il parere di Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico prot. n. O1.2024.0023139 del 27 novembre 2024; la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia prot. n. 41041 del 10 dicembre 2024, pratica 18410; la nota di ATS Brescia – Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria – SSD Impiantistica registrata al protocollo comunale n. 74419 del 16 dicembre 2024; la nota di ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia prot. n. 2024.0198823 del 16 dicembre 2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TAMOIL ITALIA S.P.A.: per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Desenzano del Garda – SUAP – prot. n. 43210/2025 del 15 luglio 2025 avente ad oggetto “Autorizzazione alla ditta Benaco 2000 s.a.s. all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti presso l’impianto sito in Via Mantova - S.P. N° 567 Km 9+700 – nell’area identificata al fg. 31 mapp. 513 del NCTR del Comune di Desenzano del Garda – Esito favorevole del collaudo svolto in data 25 giugno 2025”, conosciuto dalla ricorrente il 18 luglio 2025; - del provvedimento del Comune di Desenzano del Garda – SUAP – prot. n. 47324/2025 del 1° agosto 2025 avente ad oggetto “Rettifica per mero errore materiale dell’autorizzazione prot. n° 43210 del 15.07.2025 rilasciata alla ditta Benaco 2000 s.a.s. per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti presso l’impianto sito in Via Mantova - S.P. N° 567 Km 9+700 - nell’area identificata al fg. 31 mapp. 513 del NCTR del Comune di Desenzano del Garda”, conosciuto dalla ricorrente il 18 luglio 2025 (doc. 45); - di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, richiamati nei suddetti provvedimenti, tra i quali il verbale di collaudo effettuato in data 25 giugno 2025, conosciuto dalla ricorrente il 18 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-assenso e successivi provvedimenti comunali relativi al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione petrolifera, al diniego della voltura, all'inibizione dell'esercizio e alla nuova autorizzazione, provvisoria e definitiva, dell'impianto di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (comune e amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. Il ricorso n. 207/2024, proposto da Tamoil, contestava il presunto silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di trasferimento a Benaco della titolarità dell'autorizzazione petrolifera. Il ricorso n. 692/2024, proposto da Benaco, impugnava il diniego comunale del 30 luglio 2024, la presa d'atto della rinuncia di Tamoil all'autorizzazione e l'inibizione dell'esercizio dell'impianto. Il ricorso n. 303/2025, proposto da Tamoil, impugnava la determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, l'autorizzazione provvisoria e l'atto di voltura del certificato di prevenzione incendi, nonché, con motivi aggiunti, l'autorizzazione definitiva all'esercizio e la successiva rettifica. Tamoil deduceva, in particolare, violazione del d.lgs. 32/1998, della l.r. Lombardia n. 6/2010, della D.G.R. 11 luglio 2022 n. 11/6657, del d.P.R. n. 151/2011 e del D.M. 29 novembre 2002; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà tra atti; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; irragionevolezza e illogicità; violazione dei principi di buona fede, trasparenza e buona amministrazione. In particolare, sosteneva che Benaco non avesse dimostrato la disponibilità giuridica dell'impianto e delle attrezzature, che la voltura del CPI fosse invalida o insufficiente rispetto alla configurazione dell'impianto, che mancassero documenti richiesti per l'esercizio provvisorio, che le tubazioni interrate non rispettassero i requisiti tecnici e che la pavimentazione non fosse impermeabile. Benaco contestava invece il diniego e l'inibizione dell'attività, sostenendo la legittimità del subentro e della successiva nuova autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi n. 207/2024 e n. 692/2024. Quanto al ricorso n. 207/2024, il successivo diniego espresso del Comune, contrario al presunto silenzio-assenso, ha eliminato l'utilità dell'impugnazione del silenzio; l'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione. Quanto al ricorso n. 692/2024, il rilascio dell'autorizzazione definitiva a Benaco ha attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito, facendo venir meno l'interesse all'annullamento del precedente diniego. Il ricorso n. 303/2025 e i motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il giudice ha ritenuto che la disciplina regionale richieda la dimostrazione della disponibilità dell'area, non anche degli impianti e delle attrezzature; l'amministrazione deve verificare i profili pubblicistici dell'intervento, senza entrare nei rapporti proprietari tra privati, salvi i diritti dei terzi. La dichiarazione di Benaco sulla proprietà dell'area e delle attrezzature è stata ritenuta sufficiente. Il CPI non costituisce presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio: la presentazione del progetto ai Vigili del Fuoco ha funzione conoscitiva preventiva, mentre il CPI ha funzione certificativa successiva e viene rilasciato dopo il collaudo. Nel caso concreto, il CPI era stato validamente volturato a Benaco e le modifiche erano state ritenute non sostanziali e prive di aggravio del rischio. È stata quindi ritenuta legittima l'autorizzazione provvisoria in attesa del collaudo. Le contestazioni documentali sono state considerate meramente formali, poiché i documenti trasmessi svolgevano la stessa funzione istruttoria di quelli indicati dall'amministrazione. La voltura del CPI non richiedeva il consenso del precedente gestore, essendo il certificato riferito oggettivamente all'attività e non alla persona. Quanto alle tubazioni e ai sistemi di monitoraggio, il giudice ha valorizzato il parere e le verifiche di ARPA, nonché il verbale di collaudo, dai quali non emergevano violazioni; in presenza di erogatori con valvola di ritegno interna, non risultava necessario un sistema di tubazioni a doppia parete con monitoraggio continuo. Anche la prescrizione sulla pavimentazione è stata ritenuta rispettata, considerando lo strato superficiale in betonelle insieme al sottostante calcestruzzo, idoneo a svolgere funzione di barriera e impermeabilizzazione. Il collaudo, espressione di discrezionalità tecnica, aveva accertato funzionalità, sicurezza, idoneità e conformità dell'impianto. Le spese sono state compensate per il ricorso n. 692/2024; per il ricorso n. 303/2025 Tamoil è stata condannata a rimborsare euro 4.500,00 ciascuno al Comune e a Benaco, oltre accessori, con compensazione nei confronti delle amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 83 l.r. Lombardia n. 6/2010
Disciplina il contenuto e i presupposti delle autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti.
art. 87 l.r. Lombardia n. 6/2010
Prevede il procedimento autorizzatorio e il coinvolgimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, inclusa la verifica dei profili tecnici e di sicurezza.
art. 94 l.r. Lombardia n. 6/2010
in attesa del collaudo il Comune autorizza, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio provvisorio dell’impianto
Consente l'esercizio provvisorio nelle more del collaudo dell'impianto.
art. 1 d.lgs. 32/1998
Richiamato quale disciplina statale di riferimento per gli impianti di distribuzione dei carburanti.
artt. 2 e 3 D.G.R. Lombardia 11 luglio 2022 n. 11/6657
Individuano contenuto e documentazione della domanda di autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione carburanti.
art. 3, comma 1, lett. b), D.G.R. Lombardia 11 luglio 2022 n. 11/6657
certificazione comprovante la disponibilità dell'area
Richiede la prova della disponibilità dell'area, non anche la disponibilità giuridica degli impianti e delle attrezzature.
art. 3, comma 1, lett. d), D.G.R. Lombardia 11 luglio 2022 n. 11/6657
ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia
Prevede un adempimento conoscitivo preventivo, distinto dal successivo rilascio del CPI.
art. 20 D.G.R. Lombardia 11 luglio 2022 n. 11/6657
copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi
Collega il rilascio del CPI alla fase successiva del collaudo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato con riferimento ai principi di buona fede e correttezza dell'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della pratica.
art. 14 e ss. l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi conclusasi favorevolmente nel procedimento per la nuova autorizzazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nella domanda cautelare proposta con il ricorso n. 303/2025.
d.P.R. 1° agosto 2011 n. 151
Disciplina gli adempimenti di prevenzione incendi; le modifiche sostanziali con aggravio del rischio richiedono una nuova valutazione, mentre quelle non sostanziali possono essere documentate in occasione del rinnovo periodico.
D.M. 29 novembre 2002
Richiamato per i requisiti tecnici degli impianti di distribuzione carburanti.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per un impianto di distribuzione carburanti, la normativa regionale può richiedere la comprovata disponibilità giuridica dell'area, ma non necessariamente la disponibilità proprietaria o contrattuale degli impianti e delle attrezzature presenti; l'amministrazione deve limitarsi ai profili pubblicistici di urbanistica, edilizia, sicurezza e tutela ambientale, salvi i diritti dei terzi.
- La presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco e il certificato di prevenzione incendi assolvono funzioni diverse: la prima è un adempimento conoscitivo preventivo del procedimento autorizzatorio, mentre il CPI ha funzione certificativa successiva e non costituisce, di regola, presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione, essendo collegato al collaudo dell'impianto.
- Il certificato di prevenzione incendi è riferito oggettivamente all'attività e all'impianto, non alla persona del gestore; pertanto, la sua voltura a un nuovo gestore non richiede il consenso del precedente titolare, purché restino verificati i presupposti tecnici e non siano introdotte modifiche sostanziali con aggravio del rischio.
- Nelle more del collaudo, l'amministrazione comunale può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impianto quando ciò sia previsto dalla disciplina regionale; la verifica definitiva della funzionalità, sicurezza e idoneità tecnica resta affidata al successivo collaudo.
- Le contestazioni meramente formali sulla mancata produzione di un documento non comportano l'illegittimità dell'autorizzazione quando l'amministrazione abbia acquisito documenti sostanzialmente equivalenti, idonei ad assolvere la medesima funzione istruttoria.
- L'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione: il sopravvenire di un provvedimento espresso che sostituisca o contraddica il silenzio impugnato, oppure il conseguimento del bene della vita perseguito, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
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