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Sentenza

Sentenza n. 11704/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui l’Ambasciata d’Italia a Teheran ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per studio presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202414125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, deducendo l'erroneità della valutazione amministrativa circa la propria conoscenza della lingua inglese, sostenendo che il certificato TOEFL IBT conseguito e ritenuto idoneo dall'università dimostrasse il possesso del requisito linguistico e che l'università fosse l'unico soggetto competente ad accertarlo. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione del provvedimento e il possesso di tutti i requisiti necessari al rilascio del visto. L'amministrazione aveva fondato il diniego sulla mancata conoscenza della lingua necessaria per frequentare il corso e sulla falsità della documentazione prodotta. Nel corso dell'istruttoria amministrativa, dopo il colloquio e la richiesta di integrazione documentale, la ricorrente aveva depositato un attestato di partecipazione a un corso di preparazione al TOEFL nel quale il nome dell'esame risultava indicato erroneamente come "TOFEL" e il sito web indicato era inesistente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Ha richiamato l'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, che pone a carico del richiedente il visto l'onere di produrre documentazione idonea a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno e, conseguentemente, l'insussistenza del rischio migratorio. Il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Ambasciata sulla mancata conoscenza della lingua inglese necessaria per la frequenza del corso. Ha attribuito rilievo decisivo anche all'attestato di preparazione al TOEFL, recante l'erronea indicazione "TOFEL" e un sito inesistente, circostanze non contestate dalla ricorrente e quindi ritenute provate ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Da tali elementi l'amministrazione aveva ragionevolmente desunto il rischio migratorio. Il provvedimento è stato ritenuto congruamente motivato, anche perché le argomentazioni del ricorso dimostravano la piena comprensione delle ragioni del diniego. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge. L'istanza cautelare era stata precedentemente respinta con ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza

    La disposizione pone a carico del richiedente il visto l'onere di documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno e consente all'amministrazione di verificare l'insussistenza del rischio migratorio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Le circostanze di fatto non contestate dalla parte sono state ritenute processualmente acclarate; in particolare, l'erronea indicazione del TOEFL e l'inesistenza del sito riportato nell'attestato.

Massime di principio

  • Il richiedente un visto d'ingresso per studio deve fornire documentazione idonea a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché elementi sufficienti a escludere il rischio migratorio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
  • Nel procedimento di rilascio del visto per studio, l'amministrazione può valutare autonomamente, anche mediante colloquio e verifica della documentazione integrativa, l'effettiva conoscenza della lingua necessaria alla frequenza del corso; la valutazione dell'università non esclude il potere dell'autorità consolare di compiere tale verifica.
  • La produzione di documentazione recante errori significativi nell'indicazione dell'esame linguistico e riferimenti a un sito inesistente può costituire, unitamente alla mancata dimostrazione della conoscenza linguistica, elemento idoneo a fondare il giudizio amministrativo sul rischio migratorio.
  • Un provvedimento di diniego è sufficientemente motivato quando indica le ragioni ostative al rilascio del visto e il ricorso dimostra che il destinatario ne ha compreso il contenuto e ha potuto contestarlo puntualmente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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