Sentenza del 09/11/2017 n. 4516 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - DISCONOSCIMENTO PERDITE PREGRESSE - Ricorso all'art. 36 bis d.P.R. 600/1973 - Inammissibile - Avviso di accertamento - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto i ricorsi della contribuente contro le cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2009 e 2010. Le cartelle erano state emesse mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, disconoscendo perdite fiscali pregresse riportate dalla società incorporante e recuperando a tassazione l'utile precedentemente compensato. L'Ufficio sosteneva la legittimità dell'iscrizione diretta a ruolo, mentre la contribuente contestava l'utilizzo del controllo automatizzato, ritenendo necessaria l'emissione di un avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il disconoscimento di perdite pregresse non costituisce un semplice errore materiale o di calcolo desumibile direttamente dalla dichiarazione, ma richiede verifiche e valutazioni giuridiche, oltre all'accertamento della definitività del precedente mancato riconoscimento delle perdite in capo alla società incorporata. Pertanto, l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un apposito avviso di accertamento, non utilizzare il controllo automatizzato ex art. 36-bis. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.200,00 oltre contributo previdenziale e IVA, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente la correzione di errori, la riduzione di detrazioni o crediti d'imposta e il controllo dei versamenti sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate.
La norma è applicabile soltanto a controlli automatizzati e meramente cartolari, relativi a dati già contenuti nella dichiarazione o a semplici errori materiali e di calcolo. Non può essere utilizzata per risolvere questioni giuridiche o per disconoscere perdite fiscali pregresse sulla base di valutazioni non immediatamente desumibili dalla dichiarazione.
Art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come disposizione corrispondente al controllo automatizzato in materia di imposta sul valore aggiunto; il principio generale è che anche tale procedura non può sostituire un'attività di accertamento sostanziale o giuridico.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza mediante l'esposizione sintetica dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Art. 16-bis, comma 9-octies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Richiamato per la redazione sintetica della sentenza.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può essere utilizzato per correggere errori materiali, di calcolo o dati direttamente ricavabili dalla dichiarazione, ma non per effettuare valutazioni giuridiche o ricostruzioni sostanziali della posizione fiscale.
- Il disconoscimento di perdite fiscali pregresse, soprattutto quando deriva da vicende riferite a una società incorporata o a precedenti periodi d'imposta, richiede un esame specifico e deve essere formalizzato mediante avviso di accertamento.
- L'iscrizione a ruolo tramite controllo automatizzato non è legittima quando l'Amministrazione modifica il reddito imponibile sulla base di una contestazione non immediatamente desumibile dalla dichiarazione.
- L'Amministrazione deve dimostrare anche la definitività del precedente mancato riconoscimento della perdita, se intende negarne il riporto negli anni successivi.
- In una situazione analoga, la cartella derivante da un controllo automatizzato può essere contestata per difetto di motivazione e per carenza del corretto procedimento, quando la pretesa fiscale presuppone un vero accertamento e non una semplice verifica formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2017Sentenza del 09/11/2017 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 9 nov 2017Sentenza del 09/11/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 9 nov 2017Sentenza del 09/11/2017 n. 290 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 9 nov 2017Sentenza del 09/11/2017 n. 298 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 9 nov 2017Sentenza del 09/11/2017 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 9 nov 2017Sentenza del 09/11/2017 n. 657 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →