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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15361/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trento che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte di cassazione non riguarda il merito della revisione, ma la ritualità dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto dalla parte personalmente, mentre, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. La Corte richiama inoltre un precedente conforme sul carattere personale dell'atto e sull'irrilevanza dell'autenticazione o della mera sottoscrizione "per accettazione" del difensore non cassazionista.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la firma personale dell'interessato non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna alle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, applica la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p., imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione è un atto a forma vincolata che non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma solo da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'irregolarità relativa alla sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità insanabile, non superabile mediante autentica della firma da parte di altro legale o mediante sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa imputabile alla parte, la Corte deve applicare l'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e, in presenza di colpa, anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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