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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40021/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di giudizio abbreviato in applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando in senso favorevole le pene sulla base dell'accordo tra le parti. I motivi di ricorso differivano per ciascun imputato: Scodellaro contestava il riconoscimento della recidiva reiterata e il rifiuto della circostanza attenuante per avere offerto l'integrale risarcimento; Delle Donne denunciava insufficienza di prova circa il suo inserimento nell'associazione ex art. 416 c.p.; Colurciello e Esposito contestavano l'illegittimità della pena per errore nella determinazione del minimo edittale dell'art. 624-bis c.p. e la difforme applicazione della continuazione e della riduzione per attenuanti generiche; Iaccarino sosteneva che la corte territoriale non avesse valutato profili che avrebbero potuto portare al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ai sensi dell'art. 610, co. 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017) in quanto la sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ed i motivi proposti erano, in larga parte, generici o manifestamente infondati. La Corte ha precisato che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello, sono ammissibili in Cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia; viceversa sono inammissibili i motivi rinunciati, le doglianze sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi attinenti alla determinazione della pena salvo che configurino una pena illegale (al di fuori dei limiti edittali o diversa per specie). Quanto all'obiezione sul minimo edittale dell'art. 624-bis, la Corte ha rilevato un "lapsus calami" della corte territoriale ma ha ritenuto che la pena concreta rientrasse comunque nei limiti previsti dalla legge vigente al tempo del fatto (2016), per cui non vi era illegittimità. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il patteggiamento in appello; le sentenze pronunciate in base a questo istituto sono soggette a limiti di impugnabilità in Cassazione, con possibile sindacato solo su questioni relative alla formazione della volontà, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p. (legge 23 giugno 2017, n. 103)

    il secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata) l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p.

    Impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis salvo eccezioni tassative, rendendo più restrittivo il controllo di legittimità

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede le cause di proscioglimento; la Corte ha stabilito che, nel contesto del concordato in appello, la mancata motivazione sul proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 non è sindacabile se il motivo era stato rinunciato dall'imputato

  • art. 62, n. 4), c.p.

    Riguarda la circostanza attenuante per avere riparato il danno; la Corte ha ritenuto che la semplice offerta di risarcimento non fosse sufficiente a provare la sussistenza dell'attenuante se non adeguatamente documentata e dedotta

  • art. 416 c.p.

    Norma sul reato di associazione; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla insufficienza della prova di inserimento nell'associazione, quando formulate in ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis, risultano inammissibili se attengono a questioni rinunciate in sede di concordato

  • art. 624-bis c.p.

    i limiti edittali per il delitto di cui all'art. 624 bis, co. 1, c.p., all'epoca dei fatti (anno 2016) erano della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 309 ad euro 1032

    La Corte ha rilevato che, nonostante un riferimento testuale errato della corte territoriale, la pena determinata in appello rientrava nei limiti edittali vigenti al momento del fatto e quindi non era illegale; un errore materiale non inficia la legittimità se la sostanza della sanzione è conforme alla legge

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e, in casi di inammissibilità evidente imputabile a colpa, l'irrogazione di ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono, di regola, inammissibili salvo motivi strettamente relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo
  • Errori materiali o lapsus della motivazione relativi ai limiti edittali non invalidano la pena se la sanzione effettivamente irrogata rientra nei limiti previsti dalla legge vigente al momento del fatto
  • Questioni di merito sulla valutazione della prova o sulla sussistenza di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) non sono sindacabili in Cassazione se l'imputato ha rinunciato alle possibili censure nel contesto del concordato in appello
  • Per ottenere l'ammissione e l'accoglimento di un ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis, il ricorrente deve specificare e provare vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del P.M. o dimostrare che la pena sia illegale (ad es. eccedente i limiti edittali o diversa per specie)
  • La mera offerta di risarcimento del danno non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante riparatoria: occorre che la circostanza sia adeguatamente provata e motivata

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