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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01424/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un motivo comune, la mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare sostenevano che la detenzione illecita di sostanza stupefacente dovesse essere ritenuta di lieve entità e occasionale. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva già confutato adeguatamente la censura, valorizzando complessivamente la quantità di stupefacente, la varietà delle sostanze e il contestuale possesso di una notevole somma di denaro in contanti (circa novemila euro), elementi ritenuti incompatibili con la lieve entità del fatto. Il ricorso, quindi, era diretto a rimettere in discussione una valutazione di merito sorretta da motivazione logica e completa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che la censura era meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e confutata in appello, e che la valutazione sulla non configurabilità dell'ipotesi lieve era sorretta da un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità perché completo e logico.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'ipotesi lieve di detenzione illecita di stupefacenti richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della quantità e qualità della sostanza e degli altri elementi del fatto; nella specie tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con la lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e concreta di tutti gli indici fattuali rilevanti, non essendo sufficiente isolare un singolo elemento favorevole alla difesa.
  • La presenza di una quantità significativa di sostanza, della varietà degli stupefacenti e di un rilevante possesso di denaro contante può legittimamente escludere il carattere occasionale e lieve della detenzione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di diritto una richiesta di diversa valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione completa, coerente e logicamente argomentata.
  • La riproposizione di una censura già confutata in appello, senza evidenziare vizi effettivi della motivazione o violazioni di legge, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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