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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-551/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 ottobre 2025. — Deutsche Lufthansa AG contro AirHelp Germany GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente – Contratto di trasporto aereo concluso tra un consumatore e un professionista – Credito risarcitorio del passeggero derivante da un volo che ha subito un ritardo – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Ricorso per risarcimento danni diretto contro il vettore aereo dal cessionario dinanzi al giudice del luogo di partenza dell’aereo – Luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – Luogo situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto di trasporto. — Causa C-551/24

Giurisprudenza europea62024CJ0551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la cessione del credito del passeggero a un professionista non impedisce di applicare il foro speciale contrattuale del luogo di esecuzione previsto dal regolamento Bruxelles I bis. In una lite contro un vettore aereo per compensazione da ritardo, resta competente il giudice del luogo di partenza o arrivo del volo, se tale luogo corrisponde al luogo di prestazione del servizio. La questione sull’articolo 7, punto 5, è stata invece dichiarata irricevibile.

Competenza giurisdizionale in materia contrattuale: un cessionario del credito di compensazione del passeggero può agire contro il vettore aereo nel foro del luogo di esecuzione del contratto di trasporto aereo ex articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

La questione giuridica

Se, in una controversia relativa al recupero di un credito risarcitorio derivante da un contratto di trasporto aereo e ceduto da un passeggero-consumatore a una società professionale di recupero crediti, la competenza giurisdizionale possa fondarsi sull’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, e, in via ipotetica, sull’articolo 7, punto 5, dello stesso regolamento.

Principio di diritto

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 si applica anche quando il credito derivante da un contratto di trasporto aereo concluso da un consumatore è ceduto a una società professionale: la cessione non altera il collegamento stretto tra controversia e luogo di esecuzione del contratto, sicché è competente il giudice del luogo in cui, in forza del contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. La Corte dichiara invece irricevibile, per difetto di base fattuale sufficiente, la questione relativa all’articolo 7, punto 5.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 5, regolamento (UE) n. 1215/2012

Competenza giurisdizionale per credito ceduto derivante da ritardo di volo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Krakowie in una controversia tra Deutsche Lufthansa AG e AirHelp Germany GmbH. Al centro del caso vi è la possibilità per una società cessionaria di agire contro il vettore aereo davanti al giudice del luogo di partenza del volo, invocando il foro speciale in materia contrattuale di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012.

Fatti e procedimento principale

AirHelp aveva proposto davanti a un giudice polacco un ricorso per ottenere da Lufthansa EUR 250, oltre interessi, a titolo di compensazione pecuniaria dovuta per il ritardo di un volo in partenza da Cracovia. Il credito era stato ceduto da un passeggero a favore di AirHelp mediante contratto di cessione. Lufthansa ha contestato la competenza internazionale del giudice polacco, sostenendo che il rapporto contrattuale di trasporto esisteva solo tra vettore e passeggero cedente, non tra vettore e cessionario.

Normativa rilevante

La Corte interpreta il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare:

  • articolo 4, paragrafo 1, regola generale del domicilio del convenuto;
  • articolo 5, paragrafo 1, secondo cui le deroghe alla regola generale sono solo quelle previste dalle sezioni da 2 a 7 del capo II;
  • articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, sul foro del luogo di esecuzione nei contratti di prestazione di servizi;
  • articolo 7, punto 5, sul foro relativo a succursale, agenzia o altra sede d’attività. Richiama inoltre i considerando 15 e 16 del regolamento, relativi a prevedibilità, certezza del diritto e collegamento stretto.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente se una controversia sul recupero di un credito ceduto da un consumatore a una società professionale rientri nella competenza dei giudici polacchi ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, e dell’articolo 7, punto 5, del regolamento.

Ricevibilità della questione sull’articolo 7, punto 5

La Corte dichiara irricevibile la parte della questione riferita all’articolo 7, punto 5, perché il giudice del rinvio non ha fornito elementi di fatto relativi all’esercizio, in Polonia, di una succursale, agenzia o altra sede d’attività di Lufthansa né ha spiegato il collegamento tra tale disposizione e la controversia concreta. La Corte ricorda che il rinvio deve contenere informazioni sufficienti per consentire un’interpretazione utile e non meramente ipotetica.

Ragionamento della Corte sull’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino

La Corte ribadisce che il regolamento 1215/2012 persegue l’obiettivo di prevedibilità e certezza del diritto e che il foro speciale contrattuale si fonda sullo stretto collegamento tra contratto e giudice adito, non sulla tutela della parte debole.

Secondo la Corte:

  • la cessione del credito non modifica, di per sé, la determinazione del giudice competente;
  • il fatto che il creditore originario fosse un consumatore e il cessionario un professionista non esclude l’applicazione del foro speciale;
  • la controversia continua a riguardare un credito derivante dall’esecuzione del contratto di trasporto aereo, e quindi il luogo di prestazione del servizio rilevante resta quello previsto dal contratto di trasporto.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul fatto che, per i contratti di trasporto aereo, il luogo di partenza o di arrivo del volo può costituire il luogo di prestazione principale del servizio. Nel caso concreto, spetta al giudice nazionale verificare che il luogo di partenza del volo corrisponda a uno dei luoghi rilevanti di esecuzione del contratto.

Decisione

La Corte afferma che l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro è competente a conoscere della domanda proposta da una società cessionaria del credito di un passeggero contro il vettore aereo stabilito in un altro Stato membro, purché si tratti del giudice del luogo in cui, in forza del contratto di trasporto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

Principio affermato

La cessione del credito risarcitorio del passeggero a favore di un professionista non sposta il foro speciale contrattuale: resta competente il giudice del luogo di esecuzione del contratto di trasporto aereo, individuato secondo l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalecooperazione giudiziaria civiletrasporto aereocessione del creditorecupero crediti

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