Corte di giustizia, Sentenza C-315/24
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 ottobre 2025. — Nestlé Sverige AB contro Miljönämnden i Helsingborgs kommun. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Regolamento delegato (UE) 2016/128 – Alimenti a fini medici speciali – Prescrizioni specifiche in materia di informazione – Dichiarazione nutrizionale obbligatoria – Articolo 5, paragrafo 2, lettera g) – Indicazioni obbligatorie complementari – Articolo 6, paragrafo 2 – Divieto di ripetere nell’etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria». — Causa C-315/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per gli alimenti a fini medici speciali, le indicazioni nutrizionali già contenute nella dichiarazione obbligatoria non possono essere riproposte sulla parte anteriore dell’imballaggio, nemmeno se espresse per porzione o unità di consumo anziché per 100 g o 100 ml. Tali informazioni non costituiscono una descrizione complementare delle proprietà del prodotto, ma una mera ripetizione vietata. La sentenza valorizza la struttura speciale della disciplina degli alimenti a fini medici speciali e la finalità di tutela dei consumatori vulnerabili e di prevenzione di messaggi potenzialmente fuorvianti.
Etichettatura degli alimenti a fini medici speciali: le indicazioni sul valore energetico e sulle sostanze nutritive riportate in prima faccia per porzione/unità di consumo non sono una descrizione complementare, ma una ripetizione vietata della dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
La questione giuridica
Se, per gli alimenti a fini medici speciali, l’indicazione sulla parte anteriore dell’imballaggio del valore energetico e delle quantità di diverse sostanze nutritive, espresse per porzione o per unità di consumo mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria in retro riporti gli stessi elementi per 100 g o 100 ml, possa essere qualificata come "descrizione delle proprietà e/o caratteristiche" del prodotto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2016/128; e, in caso affermativo, se l’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento vieti comunque tale ripetizione in etichettatura.
Principio di diritto
Per gli alimenti a fini medici speciali, l’indicazione in etichetta del valore energetico e delle quantità di nutrienti espressi per porzione o per unità di consumo, quando la dichiarazione nutrizionale obbligatoria riporti gli stessi dati per 100 g o 100 ml, non integra una descrizione complementare delle proprietà o caratteristiche del prodotto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2016/128, ma costituisce una ripetizione delle informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento, senza che rilevi la diversa forma di espressione dei dati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera l), regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 30, paragrafi 1 e 3, regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 32, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1169/2011
- Articolo 33, regolamento (UE) n. 1169/2011
- Regolamento (UE) n. 609/2013
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera g), regolamento (UE) n. 609/2013
- Articolo 9, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 609/2013
- Regolamento delegato (UE) 2016/128
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2016/128
- Articolo 5, paragrafo 2, lettera g), regolamento delegato (UE) 2016/128
- Articolo 6, paragrafo 2, regolamento delegato (UE) 2016/128
- Articolo 7, regolamento delegato (UE) 2016/128
Etichettatura degli alimenti a fini medici speciali: ripetizione vietata delle indicazioni nutrizionali
La sentenza è resa in sede di rinvio pregiudiziale proposto dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) in una controversia tra Nestlé Sverige AB e la commissione per l’ambiente del comune di Helsingborg. Il quesito riguarda la corretta interpretazione del regolamento delegato (UE) 2016/128 in materia di informazione ed etichettatura degli alimenti a fini medici speciali.
Fatti e procedimento principale
Nestlé commercializzava alimenti a fini medici speciali sui cui imballaggi, nella parte anteriore, figuravano indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di varie sostanze nutritive, espresse per porzione o per unità di consumo. Nella parte posteriore era presente la dichiarazione nutrizionale obbligatoria con gli stessi elementi espressi per 100 g o 100 ml. La commissione per l’ambiente ha ordinato la soppressione di tali indicazioni, ritenendole una ripetizione vietata dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato 2016/128. I giudici amministrativi di primo e secondo grado hanno confermato tale impostazione, mentre la società ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare:
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), sulla dichiarazione nutrizionale obbligatoria;
- l’articolo 30, paragrafi 1 e 3, sul contenuto della dichiarazione e sulle informazioni ripetibili;
- l’articolo 32, paragrafo 2, sull’espressione per 100 g o 100 ml;
- l’articolo 33, sulle espressioni per porzione o unità di consumo.
Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 609/2013, specie l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), che definisce gli alimenti a fini medici speciali, e l’articolo 9, paragrafo 5, che esige etichettatura non fuorviante. Decisivo è infine il regolamento delegato (UE) 2016/128, in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), che impone una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile rispetto alla patologia cui è destinato;
- l’articolo 6, paragrafo 2, che vieta, in deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento 1169/2011, la ripetizione in etichetta delle informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria;
- l’articolo 7, che vieta indicazioni nutrizionali e sulla salute.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:
- le indicazioni frontali sul valore energetico e sui nutrienti, espresse per porzione o unità di consumo, possano essere considerate una descrizione complementare delle proprietà o caratteristiche del prodotto;
- in caso positivo, il divieto di ripetizione dell’articolo 6, paragrafo 2, impedisca comunque tali menzioni.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento delegato 2016/128 va interpretato, per gli alimenti a fini medici speciali, nel contesto del regolamento 1169/2011 e del regolamento 609/2013, poiché tali prodotti restano anzitutto alimenti, pur con una disciplina specifica.
Quanto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), la Corte rileva che la norma riguarda indicazioni complementari rispetto a quelle già obbligatorie ex articolo 9 del regolamento 1169/2011. Le informazioni sul valore energetico e sulle quantità di nutrienti fanno già parte della dichiarazione nutrizionale obbligatoria; non possono dunque essere trasformate in indicazioni complementari solo perché riprodotte in altra forma o in altro punto dell’imballaggio. La descrizione richiesta dalla norma deve riferirsi alle proprietà e caratteristiche del prodotto, non a una mera ripetizione di dati nutrizionali già presenti nella dichiarazione obbligatoria.
La Corte aggiunge che la diversa formulazione nelle varie versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), non altera questa conclusione: la disposizione esige comunque una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche, non la semplice reiterazione di informazioni già note in altra forma.
Quanto all’articolo 6, paragrafo 2, la Corte sottolinea che la norma introduce, per gli alimenti a fini medici speciali, un divieto espresso di ripetizione delle informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, in deroga alla regola generale dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento 1169/2011. Ne deriva che non è consentito riportare sulla parte anteriore dell’imballaggio, anche in forma per porzione o per unità di consumo, dati che coincidono per natura con quelli già contenuti nella dichiarazione nutrizionale posta sul retro.
La soluzione è inoltre coerente con la finalità della disciplina: proteggere i consumatori vulnerabili, garantire un’identificazione precisa del prodotto e impedire messaggi fuorvianti. La Corte evidenzia che il meccanismo di ripetizione selettiva ammesso per gli alimenti ordinari non è trasponibile a questi prodotti, destinati a essere utilizzati sotto controllo medico e non promossi direttamente al consumatore.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera g), e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/128 devono essere interpretati nel senso che:
- l’indicazione, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un alimento a fini medici speciali, del valore energetico e delle quantità di diverse sostanze nutritive, espressi per porzione o per unità di consumo, mentre la dichiarazione nutrizionale obbligatoria sul retro riporta gli stessi elementi per 100 g o 100 ml,
- non costituisce una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto,
- ma rappresenta una ripetizione delle informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, vietata dall’articolo 6, paragrafo 2.
Principio affermato
Per gli alimenti a fini medici speciali, la disciplina UE vieta la duplicazione in etichetta delle informazioni nutrizionali obbligatorie, anche se presentate in formato diverso o in una diversa area dell’imballaggio; la nozione di descrizione complementare non può essere usata per introdurre in prima faccia una mera riproduzione dei dati già contenuti nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
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