Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-110/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 ottobre 2025. — Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i els Serveis Publics (STAS - IV) contro Valenciana D’ Estrategies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental SA (VAERSA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “orario di lavoro” – Lavori di miglioramento di aree naturali protette – Tempo di spostamento dei lavoratori tra un punto di partenza fisso e le aree naturali – Inclusione di tale tempo di spostamento nell’orario di lavoro di tali lavoratori. — Causa C-110/24

Giurisprudenza europea62024CJ0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di "orario di lavoro" per i lavoratori addetti alla biodiversità della VAERSA che si spostano dalla base alle micro-riserve e ritorno con mezzo aziendale e a orari imposti dal datore di lavoro. Tali trasferimenti sono considerati parte della prestazione lavorativa, poiché i lavoratori non dispongono liberamente del proprio tempo e non hanno un luogo di lavoro fisso. Il tempo di andata e ritorno deve quindi essere conteggiato come orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88.

Rinvio pregiudiziale sull’inclusione nell’"orario di lavoro" del tempo di spostamento tra una base fissata dal datore di lavoro e le aree naturali in cui i lavoratori svolgono la prestazione

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il tempo impiegato dai lavoratori per spostarsi, con un veicolo di servizio, all’inizio e alla fine della giornata lavorativa, da una base determinata dal datore di lavoro alla micro-riserva o sede di destinazione e viceversa, costituisca "orario di lavoro".

Principio di diritto

Il tempo di spostamento tra una base fissata dal datore di lavoro e il luogo di svolgimento della prestazione, effettuato a un’ora prestabilita, con un veicolo del datore di lavoro e secondo le sue istruzioni, deve essere qualificato come "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, perché durante tale periodo il lavoratore è nell’esercizio della propria attività, a disposizione del datore di lavoro e non dispone liberamente del proprio tempo. Ciò vale anche quando il lavoratore non ha un luogo di lavoro fisso o abituale e lo spostamento è intrinsecamente connesso alle sue funzioni.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2003/88/CE
  • Direttiva 89/391/CEE

Tempo di spostamento tra base e micro-riserve come orario di lavoro

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana in materia di organizzazione dell’orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE. La controversia oppone un sindacato alla società pubblica VAERSA e verte sulla qualificazione del tempo di spostamento dei lavoratori addetti alla biodiversità tra una base fissata dal datore di lavoro e le micro-riserve in cui svolgono le loro funzioni.

Fatti e procedimento principale

VAERSA, impresa pubblica incaricata di lavori di miglioramento di aree naturali protette della rete Natura 2000, organizza squadre di lavoratori dislocate su varie province della Comunità Valenciana. I lavoratori raggiungono dapprima una "base" stabilita dal datore di lavoro, dove lasciano i mezzi privati e salgono su un veicolo aziendale con il materiale necessario; da lì vengono trasportati alla micro-riserva assegnata e, al termine della giornata, riportati alla base.

Il giudice del rinvio segnala che i contratti di lavoro escludono in linea di principio tali spostamenti dall’orario di lavoro effettivo, ma che in pratica VAERSA considera come orario di lavoro il tragitto di andata dalla base al luogo di prestazione, non quello di ritorno. Alla luce di orientamenti giurisprudenziali non pienamente uniformi, il giudice chiede se anche il tempo di ritorno debba essere incluso nell’"orario di lavoro".

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, che definisce:

  • "orario di lavoro" come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
  • "periodo di riposo" come qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.

Viene richiamato anche l’articolo 1 della direttiva 2003/88/CE, che ne definisce oggetto e campo di applicazione, e il collegamento con la direttiva 89/391/CEE. Sul piano processuale, la domanda è proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2003/88 non prevede categorie intermedie tra lavoro e riposo e che le nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo sono nozioni autonome di diritto dell’Unione, da interpretare in modo oggettivo in funzione della finalità di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Applicando i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, la Corte osserva che:

  • gli spostamenti sono imposti dal datore di lavoro quanto a luogo di partenza, orario, veicolo e destinazione;
  • i lavoratori devono presentarsi alla base e non possono organizzare liberamente il proprio tempo;
  • non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, poiché il luogo di prestazione è determinato di volta in volta dal datore di lavoro.

In tali condizioni, i trasferimenti sono inscindibilmente connessi alla qualità di lavoratori addetti alla biodiversità e sono inerenti all’esercizio della loro attività. La Corte ribadisce, in continuità con la giurisprudenza resa nella causa C-266/14, che quando lo spostamento è lo strumento necessario per rendere possibile la prestazione e il lavoratore resta soggetto alle istruzioni del datore di lavoro senza disporre liberamente del proprio tempo, il periodo deve qualificarsi come lavoro.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che il tempo dedicato ai tragitti di andata e ritorno che i lavoratori sono tenuti a effettuare, insieme, a un’ora definita dal datore di lavoro e con un veicolo appartenente a quest’ultimo, per recarsi da un luogo preciso determinato dal datore di lavoro al luogo in cui è resa la prestazione contrattuale, deve essere considerato "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE.

Principio affermato

Quando lo spostamento tra un punto di partenza fissato dal datore di lavoro e il luogo di esecuzione della prestazione è imposto nelle sue modalità essenziali e il lavoratore non dispone liberamente del proprio tempo, tale spostamento rientra nell’orario di lavoro. Il medesimo criterio vale anche per il tratto di ritorno a fine giornata.

Come è indicizzato

Materieorario di lavorodiritto del lavorotutela della salute e sicurezza dei lavoratoripolitica sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.