Corte di giustizia, Sentenza C-798/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025. — SH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Mandato d’arresto europeo – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Esecuzione obbligatoria – Eccezioni – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Pena accessoria di sottoposizione a sorveglianza di polizia – Inosservanza delle condizioni imposte in relazione a tale sorveglianza – Decisione che converte la sottoposizione a sorveglianza della polizia in una pena privativa della libertà – Pena pronunciata in contumacia. — Causa C-798/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la conversione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in detenzione non è una semplice misura di esecuzione della pena originaria, ma una nuova decisione penale se comporta l’irrogazione di una nuova privazione della libertà. Di conseguenza, il procedimento che conduce a tale conversione rientra nel "processo terminato con la decisione" ai sensi dell’articolo 4 bis della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo. Spetterà al giudice nazionale verificare le condizioni specifiche di contumacia previste da tale disposizione; nel caso di specie, inoltre, la Corte ricorda che l’esecuzione di una eventuale consegna successiva potrà richiedere il meccanismo di assenso dell’articolo 27, poiché l’interessato era già stato consegnato per un diverso mandato.
Mandato d’arresto europeo: se la conversione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in pena detentiva, disposta per violazione delle condizioni della sorveglianza, rientri nel "processo terminato con la decisione" di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire se, ai fini dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il procedimento che porta alla conversione del residuo di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà, per violazione delle condizioni della sorveglianza, debba essere qualificato come "processo terminato con la decisione". In particolare, occorre chiarire se una decisione nazionale che, con margine discrezionale quanto all’an, ma non quanto al quantum, trasforma due giorni di sorveglianza in un giorno di detenzione, costituisca una nuova decisione penale oppure una mera decisione di esecuzione di una pena già inflitta, nel solco della giurisprudenza Ardic e della successiva giurisprudenza sulla revoca della sospensione.
Principio di diritto
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione" il procedimento che, a seguito della violazione delle condizioni di una pena accessoria di sorveglianza di polizia precedentemente inflitta insieme a una pena detentiva, può condurre, con decisione del giudice, alla conversione del periodo residuo di tale sorveglianza in una nuova pena privativa della libertà, anche quando il quantum della detenzione è determinato da una regola aritmetica fissa. In tale ipotesi la decisione non è mera esecuzione della pena originaria, ma una nuova decisione che infligge una pena distinta; pertanto il regime dell’articolo 4 bis si applica e, ricorrendone le condizioni, la consegna non può essere rifiutata per il solo fatto della contumacia nel procedimento di conversione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2009/299/GAI
- Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TUE
Mandato d’arresto europeo e conversione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in pena detentiva
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Lettonia nei confronti di SH. La questione centrale è se il procedimento che ha portato alla conversione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà, a seguito della violazione delle condizioni della sorveglianza, rientri nella nozione di "processo terminato con la decisione" di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
Fatti e procedimento principale
Nel 2014 SH era stato condannato in Lettonia per due reati a una pena complessiva di quattro anni e nove mesi di reclusione, accompagnata da una pena accessoria di sorveglianza di polizia di tre anni, da eseguire dopo la liberazione. Dopo aver violato gli obblighi connessi alla sorveglianza, SH fu sanzionato amministrativamente due volte nel maggio 2020. In base al diritto lettone, la reiterazione della violazione consentiva al giudice di convertire il periodo residuo della sorveglianza in detenzione, secondo un criterio fisso di conversione di due giorni di sorveglianza per un giorno di privazione della libertà.
Il 19 agosto 2020 il tribunale distrettuale di Zemgale, in assenza di SH, dispose la conversione del residuo della sorveglianza di polizia in un anno e un giorno di detenzione. Su tale base, nel 2021 fu emesso un mandato d’arresto europeo. I giudici irlandesi di primo e secondo grado avevano respinto la consegna ritenendo applicabile l’articolo 4 bis; la Supreme Court ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il procedimento culminato nella decisione del 19 agosto 2020 facesse parte del "processo terminato con la decisione" ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1;
- se la decisione di conversione dovesse invece essere considerata una decisione meramente esecutiva, assimilabile alla revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena già inflitta, e quindi esclusa dall’ambito di applicazione di tale disposizione secondo la giurisprudenza Ardic.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, che stabilisce il principio dell’obbligo di esecuzione del mandato d’arresto europeo;
- l’articolo 4 bis della stessa decisione quadro, che disciplina le decisioni pronunciate in assenza dell’interessato e consente il rifiuto di esecuzione solo in presenza delle condizioni ivi elencate;
- l’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, sulla regola della specialità e sul meccanismo di assenso per ulteriori azioni penali o esecuzioni;
- la decisione quadro 2009/299, che ha rafforzato le garanzie processuali nelle cause decise in contumacia;
- gli articoli 47 e 48 della Carta e l’articolo 6 TUE, richiamati come cornice dei diritti di difesa.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il mandato d’arresto europeo si fonda sul principio di riconoscimento reciproco e che i motivi di rifiuto devono essere interpretati restrittivamente. L’articolo 4 bis mira a tutelare i diritti della difesa nelle ipotesi di decisioni rese in assenza dell’imputato, ma prima di verificare le condizioni specifiche di cui alle lettere da a) a d) l’autorità di esecuzione deve stabilire se vi sia stato un "processo terminato con la decisione".
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che tale nozione è autonoma e indica il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva. Al contrario, una decisione che riguarda soltanto l’esecuzione o l’applicazione di una pena già inflitta non rientra in tale nozione, salvo che incida sulla colpevolezza o modifichi natura o quantum della pena con un margine di discrezionalità dell’autorità che la emette.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che nel diritto lettone la sorveglianza di polizia è una pena accessoria distinta dalla pena detentiva iniziale, che viene eseguita dopo la liberazione. La decisione del 19 agosto 2020 non si limita a dare esecuzione alla precedente condanna, ma trasforma il residuo della sorveglianza in una nuova pena detentiva. Essa non è automatica, poiché il giudice dispone di un potere discrezionale sull’opportunità della conversione, e ha una funzione sanzionatoria autonoma rispetto al reato originario, in quanto punisce le specifiche violazioni delle condizioni della sorveglianza.
Per tale ragione, la Corte distingue il caso dalla revoca della sospensione dell’esecuzione della pena, che lascia invariata la pena originaria e ne consente semplicemente l’esecuzione. Qui, invece, la pena detentiva non faceva parte in quanto tale della condanna iniziale e richiede una nuova decisione che sostituisce la precedente misura accessoria.
Soluzione adottata
La Corte afferma che il procedimento culminato nella decisione di conversione rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione" ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se ricorra una delle ipotesi che impediscono il rifiuto di esecuzione del mandato. La Corte aggiunge che, poiché SH era già stato consegnato alla Lettonia in esecuzione di un altro mandato, l’eventuale esecuzione della pena derivante dalla decisione di conversione richiederà il meccanismo di assenso previsto dall’articolo 27 della decisione quadro.
Principio affermato
Una decisione nazionale che, per violazione delle condizioni di una pena accessoria di sorveglianza di polizia, converte il residuo di tale sorveglianza in una pena privativa della libertà costituisce una nuova decisione penale e non una mera misura di esecuzione della pena originaria; pertanto il procedimento che vi conduce rientra nel "processo terminato con la decisione" ai fini dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione" il procedimento che consente, per inosservanza delle condizioni della sorveglianza di polizia, di convertire il periodo non scontato di tale pena accessoria in una pena detentiva, calcolando due giorni di sorveglianza come un giorno di privazione della libertà.
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