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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-80/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2025. — Zwrotybankowe.pl sp. z o.o. contro Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 22, paragrafo 2 – Obbligatorietà della direttiva – Cessione a un terzo da parte di un consumatore del suo credito nei confronti di una banca – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione di credito che non costituisce oggetto della controversia pendente dinanzi a tale giudice. — Causa C-80/24

Giurisprudenza europea62024CJ0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte decide una controversia sorta in Polonia su un credito ceduto da un consumatore a una società specializzata nel recupero di somme dovute dalla banca. La Corte afferma che la direttiva sul credito ai consumatori non osta alla cessione del credito a un terzo non consumatore e che, in una causa tra cessionaria e banca, il giudice non deve esaminare d’ufficio le clausole del contratto di cessione se questo non è oggetto del giudizio. La pronuncia delimita dunque sia l’ambito del divieto di rinuncia ai diritti del consumatore, sia i confini del controllo officioso previsto dalla direttiva sulle clausole abusive.

Cessione a terzi, da parte del consumatore, del credito derivante dalla violazione delle norme sul credito al consumo e limiti del controllo d’ufficio delle clausole nel contratto di cessione.

La questione giuridica

Se l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 osti a una normativa nazionale che consente al consumatore di cedere a un terzo non consumatore il credito fondato sulla violazione di diritti derivanti dalla direttiva; e se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impongano al giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’eventuale abusività di una clausola del contratto di cessione quando tale contratto non è oggetto della controversia, ma costituisce il titolo della legittimazione attiva della cessionaria.

Principio di diritto

L’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 non vieta una disciplina nazionale che consenta al consumatore di cedere a un soggetto terzo non consumatore il credito derivante dalla violazione delle norme di recepimento della direttiva, poiché tale cessione non integra una rinuncia ai diritti del consumatore ma può costituire una modalità lecita di esercizio ed effettiva tutela del credito. Inoltre, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non impongono al giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’eventuale abusività di una clausola del contratto di cessione quando la lite riguarda il credito ceduto nei confronti della banca e non il contratto di cessione stesso; resta ferma la possibilità, secondo il diritto nazionale e nel rispetto dell’effettività, di verificare la legittimazione ad agire della cessionaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 23 direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Diritto polacco sul credito ai consumatori del 12 maggio 2011
  • Articolo 45, paragrafo 1, legge polacca relativa al credito ai consumatori
  • Articolo 509, paragrafo 1, codice civile polacco

Cessione del credito del consumatore e controllo d’ufficio delle clausole abusive

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie in una controversia tra una società cessionaria di crediti del consumatore e una banca. Al centro vi sono, da un lato, la possibilità per il consumatore di cedere a un terzo il credito derivante dalla violazione delle norme UE sul credito al consumo e, dall’altro, l’estensione dell’obbligo del giudice di esaminare d’ufficio le clausole abusive del contratto di cessione.

Fatti e procedimento principale

La Zwrotybankowe.pl sp. z o.o. agisce contro PKO Bank Polski S.A. chiedendo il pagamento di una somma spettante a un consumatore in base alla sanzione prevista dal diritto polacco per la violazione degli obblighi informativi della banca nel contratto di credito. Il consumatore ha ceduto il proprio credito alla società attrice in forza di un contratto di cessione che prevede, come corrispettivo, il 50% dell’importo recuperato. La banca contesta la legittimazione ad agire della cessionaria, sostenendo che il credito non sarebbe cedibile a un terzo per la sua natura. Il giudice nazionale domanda quindi se il diritto UE osti alla cessione e se debba esaminare d’ufficio eventuali clausole abusive del contratto di cessione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, che vieta al consumatore di rinunciare ai diritti conferiti dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva;
  • l’articolo 23 della stessa direttiva, relativo alle sanzioni;
  • gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, sulla non vincolatività delle clausole abusive e sugli strumenti per far cessare il loro inserimento nei contratti con i consumatori. Sono inoltre richiamate le norme nazionali polacche di recepimento e di diritto civile sulla cessione del credito.

Prima questione: cedibilità del credito derivante dalla direttiva 2008/48

La Corte ricorda che la direttiva 2008/48 mira a garantire un livello elevato ed equivalente di tutela dei consumatori e, al tempo stesso, il buon funzionamento del mercato interno del credito al consumo. L’articolo 22, paragrafo 2, tutela i consumatori impedendo la rinuncia ai diritti conferiti dalle norme di attuazione, ma la nozione di rinuncia non può essere interpretata in modo così ampio da ricomprendere la cessione del credito a un terzo. Per analogia con la giurisprudenza in materia di diritti dei passeggeri aerei, la Corte osserva che la cessione può essere una modalità lecita ed efficace di esercizio del diritto, specialmente quando consente di evitare difficoltà e costi che disincentiverebbero il consumatore dall’agire direttamente contro il professionista. Una interpretazione estensiva del divieto di rinuncia finirebbe per comprimere, anziché rafforzare, la tutela del consumatore.

Seconda questione: controllo d’ufficio delle clausole del contratto di cessione

Quanto alla direttiva 93/13, la Corte ribadisce che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio le clausole abusive del contratto oggetto della controversia quando dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari. Tale obbligo, però, è circoscritto alle clausole contenute nel contratto che forma oggetto della lite e che incidono sulla posizione del consumatore parte di quel contratto. Nel caso di specie, il procedimento non verte sul contratto di cessione, ma sul credito del consumatore nei confronti della banca, e il consumatore non è parte del giudizio. Perciò il giudice non è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto di cessione. La Corte aggiunge che spetta al giudice nazionale verificare, secondo il diritto interno e nel rispetto del principio di effettività, la legittimazione ad agire della cessionaria, senza però trasformare il controllo officioso in un esame estraneo all’oggetto del contendere.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 non osta a una normativa nazionale che consente la cessione del credito del consumatore a un terzo non consumatore. Dichiara inoltre che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non impongono al giudice nazionale di esaminare d’ufficio la clausola di un contratto di cessione quando la controversia riguarda il credito ceduto e non il contratto di cessione stesso.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • il divieto di rinuncia ai diritti del consumatore non equivale a divieto di cessione del credito;
  • la cessione può costituire uno strumento di effettiva tutela del consumatore;
  • il controllo d’ufficio delle clausole abusive resta limitato al contratto oggetto della controversia e non si estende automaticamente a contratti collaterali usati per fondare la legittimazione processuale di una cessionaria.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumoclausole abusivecessione del creditotutela del consumatorelegittimazione ad agire

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