Corte di giustizia, Sentenza C-416/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025. — On Air Media Professionals SRL e Different Media SRL contro Agenția pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iași e Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului - Agenţia pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Bacău. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena di tale regolamento – Effetti giuridici del regolamento che rettifica tale errore – Possibilità di recupero di un aiuto concesso prima della rettifica nel rispetto delle condizioni enunciate nella versione del regolamento contenente l’errore di traduzione – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto. — Cause riunite C-416/24 e C-417/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un caso di errore di traduzione nella versione rumena del GBER relativo alla nozione di "impresa in difficoltà". Stabilisce che il regolamento di rettifica del 2021 ha effetto retroattivo dal 2014, così da riallineare la versione rumena alle altre lingue ufficiali. Tuttavia, per gli aiuti già concessi prima della rettifica, la Corte tutela il legittimo affidamento dei beneficiari e impedisce il recupero.
Rettifica linguistica retroattiva del GBER e recupero di aiuti di Stato concessi in base alla versione rumena errata: prevalenza della rettifica, ma divieto di recupero per tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto nei casi già definiti
La questione giuridica
Se il regolamento di rettifica della versione rumena del regolamento n. 651/2014 produca effetti retroattivi sin dall’entrata in vigore del GBER originario; se le autorità nazionali possano invocarlo per chiedere il recupero di aiuti concessi in base alla versione rumena iniziale; e se i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento ostino a tale recupero quando l’aiuto era stato concesso conformemente al testo rumeno allora vigente e alla decisione di autorizzazione della Commissione.
Principio di diritto
Il regolamento (UE) 2021/452 deve essere interpretato nel senso che la rettifica della versione rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 opera retroattivamente, sin dalla data di entrata in vigore del regolamento originario, poiché mira a ristabilire l’uniformità delle versioni linguistiche e a correggere un errore di traduzione. Tuttavia, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano al recupero degli aiuti già concessi dalla Romania prima dell’adozione del regolamento di rettifica, quando tali aiuti erano stati attribuiti in base al testo rumeno allora vigente e a un regime nazionalmente autorizzato dalla Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Regolamento (UE) 2021/452
- Regolamento (UE) n. 1301/2013
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Direttiva 2013/34/UE
Rettifica della versione rumena del GBER e recupero di aiuti di Stato
La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti proposti dalla Curtea de Apel Bacău in controversie relative al recupero di microsovvenzioni concesse a due società rumene nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione nel contesto della pandemia da COVID-19. Il nodo centrale è l’effetto giuridico del regolamento (UE) 2021/452, che ha rettificato la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) correggendo un errore di traduzione nella definizione di "impresa in difficoltà".
Fatti e procedimento principale
La Romania aveva notificato alla Commissione un regime di aiuti per PMI e grandi imprese colpite dalla crisi COVID-19; la Commissione lo aveva autorizzato con decisione del 27 agosto 2020, precisando che non potevano beneficiarne le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019. In applicazione del regime nazionale, la On Air Media Professionals SRL e la Different Media SRL avevano ottenuto ciascuna una microsovvenzione nel dicembre 2020.
Successivamente, le autorità rumene avevano adottato decisioni di recupero ritenendo che le due società fossero imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, poiché il testo della versione rumena iniziale del GBER, all’articolo 2, punto 18, lettera a), sembrava escludere dalla nozione di impresa in difficoltà le PMI costituite da almeno tre anni. Le società hanno contestato il recupero sostenendo di avere agito conformemente al testo rumeno allora vigente e al regime nazionale approvato.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- gli articoli 107 e 108 TFUE, su cui si fonda il controllo degli aiuti di Stato;
- il regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), e l’articolo 2, punto 18, lettera a);
- il regolamento (UE) 2021/452, che rettifica la versione rumena del GBER;
- la decisione C(2020) 5949 final della Commissione del 27 agosto 2020 di autorizzazione del regime rumeno.
La Corte richiama anche, nel contesto nazionale, l’OUG n. 130/2020 e i decreti rumeni di attuazione, che riproducevano la definizione di impresa in difficoltà rinviando al GBER.
Prima questione: effetto retroattivo della rettifica
La Corte osserva che, in caso di difformità tra versioni linguistiche, la disposizione di diritto dell’Unione deve essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa, tenendo conto che tutte le versioni linguistiche hanno lo stesso valore. La versione rumena iniziale del GBER conteneva un errore che alterava il significato dell’articolo 2, punto 18, lettera a), rispetto alle altre lingue ufficiali.
Il regolamento di rettifica non dichiara espressamente una retroattività, ma la Corte ritiene che questa derivi chiaramente dal suo scopo: ristabilire l’uniformità interpretativa della norma sin dall’origine. Se la rettifica valesse solo per il futuro, coesisterebbero per un certo periodo due versioni incompatibili ma entrambe formalmente chiare, soluzione incompatibile con l’esigenza di interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.
Ne consegue che il regolamento (UE) 2021/452 rettifica la versione rumena del GBER retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento originario.
Seconda e terza questione: tutela del legittimo affidamento e recupero dell’aiuto
Pur affermando la retroattività della rettifica, la Corte ricorda che il recupero degli aiuti illegittimi è, in linea di principio, conseguenza necessaria per ripristinare la situazione anteriore. Tuttavia, le autorità nazionali che applicano il diritto dell’Unione devono rispettare i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Nel caso concreto, la Corte sottolinea che i beneficiari avevano confidato nella regolarità dell’aiuto non solo in ragione del comportamento delle autorità rumene e del regime nazionale, ma anche sulla base del testo rumeno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione, che non presentava difficoltà interpretative. Inoltre, il regime era stato notificato alla Commissione e da questa autorizzato, circostanza idonea a rafforzare il legittimo affidamento dei beneficiari.
La Corte ritiene dunque che, nelle circostanze della causa, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino al recupero degli aiuti concessi prima dell’adozione del regolamento di rettifica, anche se la versione rumena corretta avrebbe escluso le due società dalla platea dei beneficiari ammissibili.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- il regolamento (UE) 2021/452 rettifica retroattivamente la versione rumena del regolamento (UE) n. 651/2014, sin dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo;
- i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento ostano al recupero, sulla base del regolamento di rettifica, degli aiuti concessi dalla Romania prima della sua adozione nell’ambito del regime autorizzato dalla decisione del 27 agosto 2020.
Principi pratici per gli operatori
La pronuncia distingue nettamente tra interpretazione uniforme del diritto dell’Unione e tutela delle situazioni consolidate. Anche quando una rettifica linguistica ha effetto retroattivo, ciò non consente automaticamente di recuperare aiuti già erogati se il beneficiario ha fatto affidamento su un testo ufficiale chiaro, su un regime nazionale conforme a quel testo e su una previa autorizzazione della Commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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