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Sentenza

Sentenza del 26/02/2015 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Iva - Cessazione dell'attività d'impresa - Diniego rimborso IVA - Obbligo di motivazione - Sussiste -Detrazione imposta su acquisto beni strumentali all'attività d'impresa - Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego del rimborso IVA, sostenendo che l'acquisto di beni strumentali fosse inerente all'attività economica e desse diritto alla detrazione e al successivo rimborso, anche in assenza di operazioni imponibili e nonostante la cessazione dell'attività. Contestava inoltre l'insufficiente motivazione dell'atto amministrativo.

La decisione

Il diniego è stato ritenuto illegittimo perché privo dell'indicazione adeguata delle ragioni di fatto e di diritto. È stato riconosciuto che l'acquisto di beni strumentali costituisce attività economica e consente la detrazione dell'IVA anche se l'attività non è concretamente iniziata o non ha prodotto operazioni imponibili, salvo ipotesi fraudolente. L'art. 30 del DPR 633/1972, che limita il rimborso in assenza di operazioni imponibili imponendo il riporto del credito, riguarda le imprese ancora operative e non quelle che hanno cessato l'attività, le quali non avrebbero altrimenti modo di recuperare l'imposta. Il rimborso dell'IVA sui beni ammortizzabili è quindi dovuto, purché sussista l'inerenza dell'acquisto all'attività economica.

Norme richiamate

  • Art. 30 del DPR 633/1972

    I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno al quale si riferisce il credito IVA non possono optare per il rimborso, ma devono computare il credito in detrazione nell'anno successivo.

    La limitazione riguarda le imprese ancora in piena attività. Non impedisce il rimborso del credito IVA alle imprese cessate, che non possono recuperare l'imposta mediante detrazione in periodi successivi.

Massime di principio

  • Un provvedimento di diniego del rimborso IVA deve indicare in modo concreto e comprensibile sia i fatti sia le norme che giustificano il rigetto; una motivazione generica può determinarne l'illegittimità.
  • L'acquisto di beni strumentali può costituire attività economica ai fini IVA anche prima dell'effettivo avvio delle operazioni imponibili, purché l'acquisto sia realmente inerente al progetto imprenditoriale.
  • La mancata realizzazione di operazioni imponibili non elimina automaticamente il diritto alla detrazione, se l'attività economica era effettivamente programmata e non sussistono finalità fraudolente.
  • In caso di cessazione dell'attività, il credito IVA non dovrebbe essere negato solo perché non vi sono operazioni imponibili nell'anno: il rimborso può essere necessario per consentire il recupero dell'imposta non più utilizzabile in detrazione.
  • L'Amministrazione può contestare il rimborso quando dimostri l'assenza di inerenza, l'inesistenza dell'attività economica o la natura fraudolenta delle operazioni; la sola mancata operatività, però, non è sufficiente.

Testo integrale

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