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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30357 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito di D.G. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, considerando la disponibilità di due autovetture, due residenze secondarie, due polizze assicurative e spese per incrementi patrimoniali pari complessivamente a 67.921 euro, al netto dei disinvestimenti. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento, contestando sia la motivazione dell'atto sia l'utilizzo degli indici di capacità contributiva e sostenendo, tra l'altro, che il reddito della moglie convivente avrebbe dovuto essere considerato quale contributo al mantenimento dei beni. La CTR aveva accolto soltanto tale ultima censura, per 5.957 euro, dichiarando inammissibili gli altri motivi d'appello perché ritenuti generiche riproposizioni delle doglianze formulate in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tempestivo il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo la censura sulla motivazione dell'accertamento generica, non autosufficiente e non correttamente specificata, anche perché il contribuente non aveva indicato puntualmente quali documenti o osservazioni fossero stati ignorati dall'Ufficio né aveva trascritto la motivazione dell'atto impositivo. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e che l'onere di specificità previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 non impone necessariamente nuovi argomenti giuridici: è ammissibile riproporre le ragioni già dedotte in primo grado, purché riferite alle questioni devolute al giudice d'appello. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti l'onere della prova nell'accertamento sintetico e l'applicazione delle modifiche normative del 2010, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Friuli Venezia-Giulia, che dovrà esaminare nel merito gli ulteriori motivi d'appello e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4 e seguenti

    Accertamento sintetico del reddito sulla base della capacità contributiva desumibile da beni e spese.

    La disponibilità di beni e il sostenimento di determinate spese possono fondare una ricostruzione sintetica del reddito, salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32

    Richiesta al contribuente di documentazione relativa ai beni patrimoniali e alle spese per incrementi patrimoniali.

    L'Amministrazione può acquisire dal contribuente dati e documenti utili alla ricostruzione sintetica del reddito attraverso un questionario o una richiesta istruttoria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Onere di specificità dei motivi d'appello nel processo tributario.

    La specificità dell'appello richiede l'individuazione delle questioni devolute, ma non impone necessariamente l'introduzione di argomenti nuovi rispetto a quelli già formulati in primo grado. La riproposizione delle contestazioni originarie può essere sufficiente quando mira al riesame delle questioni già decise.

  • Codice di procedura civile, art. 327, comma 1

    Termine lungo per proporre impugnazione.

    Il termine semestrale per il ricorso per cassazione deve essere coordinato con la sospensione feriale dei termini, con conseguente proroga della scadenza nei limiti applicabili ratione temporis.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, numeri 3, 4 e 6

    Requisiti di contenuto e autosufficienza del ricorso per cassazione.

    Il ricorso per cassazione deve esporre chiaramente i fatti, indicare il vizio denunciato e riferire in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti; una censura generica o non documentata è inammissibile.

  • D.L. n. 78/2010, art. 22

    Modifiche alla disciplina dell'accertamento sintetico.

    La questione relativa all'applicabilità temporale delle modifiche è stata dichiarata assorbita, perché avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di merito insieme agli altri motivi d'appello.

  • D.M. 24 dicembre 2012, art. 5

    Disciplina degli elementi e delle spese rilevanti ai fini della ricostruzione sintetica.

    La questione sull'applicazione della disciplina regolamentare è rimasta assorbita dal rinvio disposto dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle contestazioni già formulate in primo grado non è automaticamente inammissibile: è sufficiente che l'appello consenta di individuare le questioni sottoposte al riesame e contesti la decisione impugnata.
  • Chi ricorre in cassazione deve formulare censure precise, indicare il corretto vizio processuale o sostanziale e richiamare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti; le contestazioni generiche sulla motivazione dell'accertamento sono normalmente inammissibili.
  • Nell'accertamento sintetico, l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi di fatto dai quali desume una maggiore capacità contributiva, mentre il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della provenienza delle risorse utilizzate o dell'irrilevanza degli indici considerati.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibili i motivi soltanto perché ripetono argomentazioni già svolte in primo grado, soprattutto quando si tratta di questioni di diritto o di contestazioni dell'atto impositivo.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo e rinvia la causa, le questioni strettamente collegate ai motivi non esaminati possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere valutate dal giudice di rinvio.

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