Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37177/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per incendio e violazione di domicilio (concorso tra loro). Fabio Procopio deduce: 1) vizio di motivazione e insufficiente prova dell'incendio (art. 423 c.p.), sostenendo l'esistenza di una ricostruzione alternativa basata su filmati che mostrerebbero uno sconosciuto nei pressi della villetta; 2) inesatta valutazione e attendibilità della teste chiave Isabella Valentino; 3) erronea applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata) per presunta carente attualità della pericolosità sociale. Stefano Sinesi deduce: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per acquisizioni documentali e immagini/agganci BTS prodotte tardivamente; 2) mancata individuazione del concreto contributo personale al reato (contestando il concorso); 3) carenza motivazionale sull'attualità della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto congrua e completa la valutazione probatoria dei giudici di merito: la testimonianza di Isabella Valentino, pur inizialmente reticente, è stata ritenuta complessivamente attendibile e corroborata da intercettazioni, tabulati, altre dichiarazioni e dalle ammissioni rese in rinnovazione istruttoria dal coimputato Sinesi. La ricostruzione alternativa basata su un soggetto ignoto è stata esclusa in ragione della tempistica incompatibile con la fattibilità materiale dell'azione in pochi minuti. Quanto alle prove documentali acquisite successivamente, la Corte ha ritenuto che fossero già presenti nel fascicolo e non abbiano menomato il diritto di difesa; in ogni caso la ricostruzione probatoria non è risultata dipendente da esse. La motivazione relativa alla misura di sicurezza è stata ritenuta non manifestamente illogica: la gravità del fatto, il movente futile, le modalità allarmanti, la fuga e il tentativo di precostituirsi alibi giustificano la misura. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    menzionato come norma relativa al delitto di incendio

    La norma relativa all'incendio è stata ritenuta applicabile: la Corte ha ritenuto provati gli elementi del reato oltre ogni ragionevole dubbio sulla base della testimonianza, intercettazioni e riscontri indiziari

  • art. 110 cod. pen.

    citato in relazione al concorso di persone nel reato

    Il principio del concorso di persone è stato applicato: la Corte ha ritenuto sussistente il contributo soggettivo di Sinesi (anche come concorso morale/ausiliatorio), oltre la mera presenza

  • art. 641 cod. pen.

    citato nei motivi di ricorso (articoli richiamati: 110, 423 e 641 cod. pen.)

    Dalla lettura emerge che la Corte ha valutato le qualifiche dei reati contestati e la responsabilità concorrente; la citazione è collegata alla verifica del quadro incriminatorio complessivo (interpretazione evincibile dal testo)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna alle spese processuali

    Sull'esito negativo dei ricorsi la Cassazione ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità tende a mantenere rispetto per la valutazione di merito: le ricostruzioni alternative devono essere concrete e compatibili con la tempistica ed il quadro probatorio per creare un ragionevole dubbio
  • La credibilità di una teste, anche se inizialmente reticente o imprecisa su alcuni dettagli, può essere ritenuta sufficiente se corroborata da altre acquisizioni (intercettazioni, tabulati, dichiarazioni di terzi e ammissioni del coimputato)
  • La produzione tardiva di documenti o immagini non determina automaticamente violazione del contraddittorio se la documentazione è già presente nel fascicolo dell’accusa e accessibile alla difesa; tuttavia è utile che la difesa faccia tempestive istanze di acquisizione e di controesame
  • Per contrastare l'applicazione di misure di sicurezza occorre sostenere l'assenza di pericolosità attuale con elementi fattuali (stile di vita, assenza di recidiva o attività criminose recenti, contesto sociale) e criticare la motivazione del giudice di merito in termini puntuali e documentati
  • Nelle impugnazioni in Cassazione la censura deve evidenziare specifici vizi logici o di diritto della motivazione: mera generica incongruenza o dissenso non è sufficiente a ribaltare i fatti accertati dai giudici di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.