Ordinanza n. 516/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione della sentenza n. 1387/2023 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, del quale era stata depositata una copia informatica, ma non indicava gli atti da impugnare, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. Il Collegio ha esaminato la nozione di procura speciale nel processo amministrativo telematico, il rapporto tra la procura separata e l'atto cui si riferisce, la possibile sanatoria del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., nonché la concessione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto che la procura speciale debba contenere elementi sufficienti a individuare la controversia quando sia redatta su foglio separato e non incorporata materialmente nel ricorso. La regola per cui la procura si considera apposta in calce quando la copia informatica è depositata insieme al ricorso non elimina tale esigenza sostanziale: nel processo telematico manca infatti la congiunzione fisica tra procura analogica e ricorso informatico, sulla quale la giurisprudenza tradizionalmente fonda la specialità del mandato generico apposto in calce o a margine. Il Collegio ha inoltre ritenuto non configurabile la rinnovazione della procura mancante o inidonea, poiché la sua esistenza costituisce requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, considerata l'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale esistente prima della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, ha concesso l'errore scusabile e assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve essere idonea a investire il difensore dello ius postulandi nella specifica controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce e consente al difensore di certificare l'autografia, ma non determina il contenuto minimo sostanziale della procura speciale né rende valida una procura priva di elementi identificativi della lite.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina processuale amministrativa che richiede l'esistenza della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria dei difetti della rappresentanza processuale non è ritenuta applicabile per consentire la rinnovazione di una procura speciale che avrebbe dovuto esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto abbia reso difficoltoso l'esercizio dei diritti di difesa senza colpa della parte.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio analogico separato dal ricorso informatico deve contenere autonomamente elementi sufficienti a identificare la controversia, quali l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria; il mero deposito congiunto della copia informatica della procura e del ricorso non supplisce all'assenza di tali elementi.
- La previsione tecnica secondo cui la procura separata si considera apposta in calce all'atto depositato congiuntamente riguarda le modalità di certificazione dell'autografia e di collegamento processuale dei documenti, ma non stabilisce né assorbe il contenuto minimo necessario della procura speciale.
- La specialità della procura generica apposta in calce o a margine può desumersi dal contesto documentale unitario e dalla congiunzione fisica tra mandato e ricorso; tale fondamento non è automaticamente estensibile al caso in cui la procura analogica e il ricorso informatico siano documenti materialmente distinti.
- Poiché l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua mancanza o inidoneità non è, in via ordinaria, sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile può essere concesso per un vizio della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura nel processo telematico; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.
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