Cassazione Civile, Ordinanza n. 08005/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva avanzata dall'INPS nei confronti di una società appaltatrice, in relazione all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003. Il Tribunale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo applicabile anche alla pretesa contributiva dell'ente il termine biennale decadenziale previsto dalla norma. La Corte d'appello di Torino, invece, ha accolto l'impugnazione dell'INPS, escludendo l'applicabilità di tale termine decadenziale alle pretese contributive dell'ente previdenziale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine biennale dovesse operare anche per l'azione contributiva dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento secondo cui il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, i quali restano soggetti al solo regime di prescrizione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
termine biennale decadenziale
Il termine di due anni non si applica alle pretese contributive dell'INPS; l'ente previdenziale è soggetto alla sola prescrizione.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non opera nei confronti dell'azione contributiva degli enti previdenziali, che resta soggetta al solo termine di prescrizione.
- L'obbligazione contributiva è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, pur connessi, rimangono giuridicamente diversi.
- La tutela previdenziale del lavoratore non può essere indebolita da un'interpretazione che frantumi il nesso tra retribuzione dovuta, anche se richiesta giudizialmente dal lavoratore, e conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro.
- In tema di contributi previdenziali, la base di calcolo resta ancorata al minimale contributivo previsto dall'ordinamento, indipendentemente dalle vicende della pretesa retributiva.
- In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07762/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07763/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07764/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07766/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07767/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →