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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08005/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva avanzata dall'INPS nei confronti di una società appaltatrice, in relazione all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003. Il Tribunale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo applicabile anche alla pretesa contributiva dell'ente il termine biennale decadenziale previsto dalla norma. La Corte d'appello di Torino, invece, ha accolto l'impugnazione dell'INPS, escludendo l'applicabilità di tale termine decadenziale alle pretese contributive dell'ente previdenziale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine biennale dovesse operare anche per l'azione contributiva dell'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento secondo cui il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, i quali restano soggetti al solo regime di prescrizione. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non opera nei confronti dell'azione contributiva degli enti previdenziali, che resta soggetta al solo termine di prescrizione.
  • L'obbligazione contributiva è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione retributiva: il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, pur connessi, rimangono giuridicamente diversi.
  • La tutela previdenziale del lavoratore non può essere indebolita da un'interpretazione che frantumi il nesso tra retribuzione dovuta, anche se richiesta giudizialmente dal lavoratore, e conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro.
  • In tema di contributi previdenziali, la base di calcolo resta ancorata al minimale contributivo previsto dall'ordinamento, indipendentemente dalle vicende della pretesa retributiva.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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