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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22696/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (18/09/2025) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Le censure principali sono: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (riconoscimento di reati diversi da quelli contestati, in particolare falso ideologico vs intestazione fittizia), carenza di elementi per configurare i reati di falso ideologico (artt. 476 e 479 c.p.), errore nella determinazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.), nullità per difetto di correlazione ex art. 521 c.p.p., e richiesta di restituzione del termine per proporre ricorso per cassazione (Vivese) per nomina tardiva del difensore d'ufficio. Alcuni imputati hanno altresì dedotto omissione di valutazione di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Sergio Leonardi e Damiano Sciuto; ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Gennaro Vivese, Alberto Coppola e Nicola Amato. Ha altresì dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione del termine proposta da Vivese. Motivazioni principali: inammissibilità per eccessiva genericità (Amato); mancata sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione e negligenza del ricorrente nell'organizzazione della difesa (Vivese); preclusione delle questioni conseguente all'opzione per il concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; principio che la riqualificazione del fatto è consentita (art. 521 c.p.p.) e la nullità per violazione della correlazione tra accusa e sentenza è nullità a regime intermedio, non proponibile per la prima volta in cassazione se non tempestivamente dedotta; la Corte ha quindi ritenuto infondati o preclusi i profili dedotti e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, disponendo altresì per Vivese, Coppola e Amato il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello: l'opzione per il concordato preclude la possibilità di far valere in cassazione molte questioni processuali e sulla determinazione della pena, salvo vizi di illegittimità palese della pena concordata

  • artt. 476 e 479 cod. pen.

    Falsità ideologica su documenti di accompagnamento semplificati; la Corte ha ritenuto che tali reati risultassero contestati in fatto e quindi non vi fosse nullità per mancata esercitazione dell'azione penale

  • art. 40, commi 1 e 4, d.lgs. n. 504/1995

    Norme relative alla sottrazione al pagamento dell'accisa; richiamate nel capo di imputazione per contestare condotte connesse alla miscelazione e detenzione di prodotti petroliferi

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in alcune contestazioni fiscali; citato tra i reati dedotti in fatto al capo C17

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Consente la riqualificazione del fatto in ogni grado del processo; la Corte ha affermato che la riqualificazione non integra di per sé violazione del diritto di difesa quando i fatti risultano contestati in fatto

  • art. 6 CEDU

    Invocato dai ricorrenti per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata quando l'imputato aveva rinunciato a contestare in appello o non ha esercitato adeguatamente le difese

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen.

    Prevedono l'obbligo di sottoscrizione del ricorso in cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile (soprattutto dopo la legge n.103/2017)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di proscioglimento: i ricorrenti lamentavano omissioni di valutazione, ma la Corte ha ritenuto le questioni precluse o non fondate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione e sulla maggiorazione per il concorso di reati; la Corte ha escluso la censura quando la questione era generica o preclusa dal concordato

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferiemento relativo all'aggravante di tipo mafioso che era stata esclusa per Vivese; citato nella ricostruzione delle qualifiche personali

Massime di principio

  • L'opzione per il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) può precludere molte censure in cassazione: chi accetta il concordato rinuncia a far valere successivamente questioni procedurali o sulla determinazione della pena salvo vizi di illegittimità della pena stessa
  • La riqualificazione del fatto è ammessa in qualunque grado del processo (art. 521 c.p.p.); non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se i fatti sono stati contestati in fatto e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi
  • La nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è una nullità a regime intermedio: deve essere dedotta tempestivamente (in appello) e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non adeguatamente proposta nei gradi precedenti
  • I ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 e 613 c.p.p.); la mancata osservanza determina l'inammissibilità del ricorso, salvo casi di giustificazione non negligente
  • Censure generiche e prive di specifica motivazione sono inammissibili: il ricorso deve indicare in modo concreto le ragioni di diritto o di fatto che giustificano la cassazione
  • La richiesta di restituzione del termine per proporre ricorso è difficilmente accolta se l'imputato ha avuto conoscenza della sentenza e non ha tempestivamente attivato un difensore abilitato; la negligenza nell'organizzazione della difesa è di norma a carico dell'imputato

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