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Ordinanza

Ordinanza n. 661/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Padova di divieto di reingresso nel Comune di Padova

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 23 gennaio 2026 con cui la Questura di Padova gli ha vietato il reingresso nel Comune di Padova, deducendo, in fatto, di vivere nel Comune e di svolgervi attività lavorativa. A sostegno ha prodotto un contratto di lavoro con una società operante nel commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi, con sede di lavoro nel territorio comunale. Il provvedimento impugnato, invece, evidenzia che il destinatario non avrebbe stabile dimora, attività lavorativa o interessi leciti nel Comune. La Questura si è costituita senza svolgere difese. Il giudice ha ritenuto necessario verificare documentalmente le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in particolare la dimora, l’attività lavorativa e gli interessi leciti del ricorrente nel Comune di Padova.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento né ha concluso l’esame cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Questura di Padova di depositare entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sui fatti di causa, con specifico riferimento alle circostanze indicate in motivazione. Ha fissato al 10 giugno 2026 la camera di consiglio per il prosieguo dell’esame della domanda cautelare e, nelle more, ha sospeso l’efficacia del divieto di reingresso impugnato.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali base normativa per l’adozione degli incombenti istruttori e per la prosecuzione del giudizio cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un divieto di reingresso comunale dipende dall’effettiva insussistenza di stabile dimora, attività lavorativa o interessi leciti del destinatario nel Comune, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata dell’autorità emanante su tali circostanze prima di definire la domanda cautelare.
  • La produzione da parte del destinatario del provvedimento di documenti idonei a dimostrare la dimora o lo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio comunale rende necessaria una verifica istruttoria specifica quando tali elementi siano negati o non considerati dall’amministrazione.
  • In presenza di esigenze istruttorie incompatibili con una decisione cautelare immediata, il giudice può sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’atto impugnato e rinviare il prosieguo dell’esame cautelare a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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