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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/957

Regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2016/957 integra l’articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 fissando requisiti tecnici uniformi per prevenire, individuare e segnalare ordini e operazioni sospetti (STOR). Stabilisce quali dispositivi, sistemi, procedure e livelli di analisi umana debbano essere adottati dai soggetti obbligati, nonché il contenuto minimo della segnalazione e il mezzo elettronico di trasmissione. Introduce inoltre regole su formazione, conservazione della documentazione, tempistica della segnalazione e possibilità di delega, mantenendo ferma la responsabilità del soggetto segnalante.

Regole tecniche per monitoraggio, prevenzione e segnalazione delle operazioni e degli ordini sospetti ai fini degli abusi di mercato (STOR)

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, nonché a chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni; riguarda tutti gli ordini e le operazioni connessi a qualsiasi strumento finanziario, sia in sede di negoziazione sia fuori sede, indipendentemente dalla veste del soggetto che opera e dalla tipologia di cliente. Le regole coprono anche la negoziazione algoritmica, con particolare attenzione alla capacità di monitoraggio e analisi, e consentono la delega intra-gruppo o a prestatori di servizi a condizioni precise, restando ferma la responsabilità del delegante. Si applica dal 3 luglio 2016, in coerenza con il regolamento (UE) n. 596/2014.

Regolamento delegato (UE) 2016/957: dispositivi, sistemi, procedure e modelli di notifica STOR per gli abusi di mercato

Il regolamento delegato (UE) 2016/957 integra il regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, precisando gli standard tecnici per il monitoraggio degli ordini e delle operazioni sospetti e per la relativa segnalazione alle autorità competenti. La finalità, richiamata nei considerando, è favorire un approccio armonizzato nell’Unione, assicurando che le segnalazioni siano tempestive, significative, complete e utili, anche nei contesti di negoziazione algoritmica e nei casi transfrontalieri.

Finalità e contesto regolatorio

Il regolamento nasce in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 e si fonda sui progetti di norme tecniche elaborati da ESMA. I considerando chiariscono che i sistemi di sorveglianza devono combinare automazione e analisi umana qualificata, generare allarmi basati su parametri predefiniti e consentire un esame rapido e oggettivo degli ordini e delle operazioni sospetti. Si sottolinea inoltre l’esigenza di un modello unico STOR per facilitare anche lo scambio di informazioni tra autorità nelle indagini transfrontaliere.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, nonché a chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni. Gli obblighi riguardano tutti gli ordini e le operazioni relativi a qualsiasi strumento finanziario, indipendentemente dalla veste del soggetto che li inoltra o esegue, dalla tipologia di clientela e dal fatto che l’attività avvenga in sede di negoziazione o fuori di essa. Per i soggetti attivi nella negoziazione algoritmica, il regolamento richiama espressamente anche la necessità di coerenza con il quadro della direttiva 2014/65/UE.

Definizioni essenziali

L’articolo 1 definisce la STOR come la segnalazione degli ordini e delle operazioni sospetti, incluse cancellazioni e modifiche, che possono costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o tentativi di tali illeciti. Vengono inoltre precisati i concetti di "mezzo elettronico", "gruppo" e "ordine", con una nozione ampia di ordine che ricomprende anche le quotazioni e ogni sua fase evolutiva.

Dispositivi, sistemi e procedure di monitoraggio

Ai sensi dell’articolo 2, i soggetti obbligati devono istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure per un monitoraggio efficace e continuativo di ordini e operazioni, finalizzato a rilevare e individuare comportamenti riconducibili ad abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato, anche tentati. Per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, l’obbligo è formulato in termini anche preventivi.

I sistemi devono essere:

  • adeguati e proporzionati alla scala, alle dimensioni e alla natura dell’attività professionale;
  • valutati periodicamente, almeno con verifica interna annuale;
  • aggiornati quando necessario;
  • documentati chiaramente per iscritto, con le modifiche e gli aggiornamenti;
  • conservati per cinque anni, con possibilità di esibizione all’autorità competente su richiesta.

Requisiti tecnici di analisi e supporto umano

L’articolo 3 richiede che i sistemi consentano l’analisi individuale e comparativa di ciascun ordine e di ciascuna operazione, anche al di fuori della sede di negoziazione per gli operatori professionali. Devono inoltre produrre allarmi per le attività che necessitano di ulteriori approfondimenti e coprire l’intera gamma delle attività di negoziazione svolte.

Il regolamento insiste su due elementi complementari:

  • l’uso di software e procedure di ausilio, adeguati anche alla negoziazione algoritmica, compresa la lettura automatizzata differita e l’analisi del portafoglio ordini;
  • un livello adeguato di analisi umana, sia per il monitoraggio e il rilevamento sia per la prevenzione degli abusi.

Delega intra-gruppo e a prestatori di servizi

Il regolamento ammette la delega di alcune funzioni, ma in modo rigorosamente controllato. Il soggetto che opera professionalmente può delegare a una persona giuridica appartenente allo stesso gruppo le attività di monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e delle operazioni sospette, mediante accordo scritto. Può inoltre delegare a un terzo prestatore di servizi l’analisi dei dati e la generazione degli allarmi, sempre con accordo scritto.

In entrambi i casi:

  • il delegante resta pienamente responsabile del rispetto degli obblighi del regolamento e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014;
  • devono essere mantenute competenze e risorse interne sufficienti per valutare continuamente la qualità dei servizi delegati e gestire i relativi rischi;
  • il delegante deve avere accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti;
  • l’accordo deve descrivere diritti, obblighi e motivi di cessazione;
  • il soggetto che delega deve poter verificare in ogni momento l’efficacia del sistema del delegato.

Formazione del personale

L’articolo 4 impone formazione efficace, completa e periodica al personale incaricato del monitoraggio, del rilevamento e dell’individuazione degli ordini e delle operazioni sospette, inclusi gli addetti all’elaborazione degli ordini e delle operazioni. Per le sedi di negoziazione, la formazione deve riguardare anche il personale incaricato della prevenzione degli abusi di mercato.

Valutazione del sospetto e riservatezza della segnalazione

L’articolo 5 disciplina la fase di valutazione interna che precede la STOR. I soggetti obbligati devono disporre di procedure efficaci per stabilire se un ordine o un’operazione possa costituire abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato, anche tentati, tenendo conto degli articoli 8 e 12 del regolamento (UE) n. 596/2014, dell’allegato I di tale regolamento e delle precisazioni del regolamento delegato (UE) 2016/522.

La valutazione deve essere fondata sui fatti e sull’analisi. Tutti i soggetti coinvolti nella lavorazione dello stesso ordine o operazione sono responsabili della decisione circa l’eventuale trasmissione della STOR. Il regolamento vieta che il soggetto segnalato venga informato della segnalazione o che, per compilare il modello, gli si chiedano informazioni che possano rivelarne l’esistenza.

Tempistica e contenuto della segnalazione

L’articolo 6 stabilisce che la STOR debba essere trasmessa immediatamente quando emerge un ragionevole sospetto. Il regolamento ammette che il sospetto possa sorgere anche successivamente, sulla base di eventi o informazioni sopravvenute: in tal caso è consentita la segnalazione di operazioni passate, purché nella STOR siano spiegate le ragioni dello sfasamento temporale e le circostanze specifiche del caso.

Dopo la segnalazione iniziale, il soggetto obbligato deve comunicare ogni informazione supplementare successivamente acquisita e fornire i documenti richiesti dall’autorità competente.

Modello STOR e informazioni minime richieste

L’articolo 7 impone l’uso del modello allegato al regolamento. La segnalazione deve essere compilata in modo chiaro e preciso e contenere almeno:

  • l’identità del segnalante e, per gli operatori professionali, la veste in cui agisce;
  • la descrizione dell’ordine o dell’operazione, con tipologia, luogo, prezzo e volume;
  • i motivi del sospetto;
  • i mezzi per identificare le persone coinvolte, inclusa la persona che ha inoltrato o eseguito l’ordine e quella per conto della quale è stato eseguito;
  • ogni altra informazione o documento utile all’autorità competente per le attività di indagine e repressione.

L’allegato dettaglia un modello molto articolato, con sezioni dedicate a identità del segnalante, descrizione dello strumento finanziario e dell’operazione, natura del sospetto, identità del sospettato, informazioni supplementari e documentazione allegata. In particolare, possono essere richiesti dati anagrafici, indirizzi, numeri di conto, identificativi cliente, informazioni sull’attività professionale e documenti giustificativi, incluse registrazioni, e-mail e rapporti broker.

Mezzo di trasmissione e requisiti di sicurezza

L’articolo 8 prevede che la STOR, con allegati e documenti giustificativi, sia inviata all’autorità competente tramite il mezzo elettronico da essa indicato. L’autorità deve pubblicare sul proprio sito web tale mezzo. Il canale di trasmissione deve preservare completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

Conservazione e accessibilità delle evidenze

Il regolamento attribuisce grande rilievo alla conservazione delle analisi interne. Le informazioni che documentano le analisi effettuate sugli ordini e sulle operazioni sospette, sia quelle sfociate in una STOR sia quelle che hanno portato a escluderne la trasmissione, devono essere conservate per cinque anni e rese disponibili all’autorità competente su richiesta. Questa conservazione serve sia a dimostrare la conformità del soggetto obbligato, sia a migliorare nel tempo l’efficacia dei sistemi di sorveglianza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce la STOR come la segnalazione di ordini e operazioni sospetti, comprese cancellazioni e modifiche, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014. Sono inoltre definiti "mezzo elettronico", "gruppo" e "ordine" in senso ampio, includendo anche quotazioni, modifiche, aggiornamenti e cancellazioni.

Obblighi generali di monitoraggio e segnalazione

L’articolo 2 impone ai soggetti che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale di istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure per monitorare continuativamente ordini e operazioni e per trasmettere le STOR. Per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli obblighi includono anche la prevenzione, rilevazione e individuazione degli abusi di mercato. I sistemi devono essere adeguati e proporzionati, periodicamente valutati almeno con verifica interna annuale, aggiornati quando necessario e documentati per iscritto; la documentazione va conservata per cinque anni ed esibita all’autorità competente su richiesta.

Requisiti di prevenzione, rilevamento e analisi

L’articolo 3 richiede che i sistemi consentano l’analisi individuale e comparativa di ogni operazione e di ogni ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato; generino allarmi; e coprano l’intera gamma delle attività di negoziazione. I soggetti obbligati devono inoltre impiegare software e procedure di supporto, con capacità adeguata anche per ambienti di negoziazione algoritmica, e garantire un livello appropriato di analisi umana sia per il monitoraggio sia per la prevenzione. È ammessa la delega delle funzioni di monitoraggio a una società del gruppo e, per l’analisi dei dati e la generazione degli allarmi, anche a un terzo prestatore di servizi, con accordo scritto, accesso diretto alle informazioni e piena responsabilità del delegante. Le analisi svolte e i relativi motivi di trasmissione o mancata trasmissione della STOR devono essere conservati per cinque anni e mantenuti riservati.

Formazione del personale

L’articolo 4 impone una formazione efficace, completa e periodica al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni sospetti, compreso il personale che elabora gli ordini e le operazioni. Per i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione la formazione deve riguardare anche il personale addetto alla prevenzione degli abusi di mercato.

Obblighi di valutazione e segnalazione

L’articolo 5 prevede che i soggetti obbligati si dotino di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per valutare se un ordine o un’operazione possa costituire abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato, anche tentata, tenendo conto degli articoli 8 e 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 e degli indicatori dell’allegato I del medesimo regolamento, come ulteriormente precisati dal regolamento delegato (UE) 2016/522. La valutazione deve essere basata sui fatti e sull’analisi; tutti i soggetti coinvolti nell’elaborazione del medesimo ordine o operazione sono responsabili della decisione se trasmettere la STOR. Devono inoltre essere adottate procedure di riservatezza per evitare che il soggetto segnalato o altri non autorizzati vengano a conoscenza della segnalazione; la STOR va redatta senza informare il soggetto interessato, né chiedergli informazioni per compilare il modello.

Tempistica della STOR

L’articolo 6 impone l’invio immediato della STOR non appena emerga un ragionevole sospetto di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato, anche tentati. Se il sospetto emerge successivamente grazie a fatti o informazioni sopravvenuti, deve essere possibile segnalare anche operazioni passate, spiegando nella STOR i motivi del ritardo. Dopo l’invio originario, vanno comunicate all’autorità competente tutte le informazioni supplementari acquisite e ogni documento richiesto.

Contenuto minimo della STOR

L’articolo 7 stabilisce che la segnalazione deve essere trasmessa usando il modello dell’allegato e compilando in modo chiaro e preciso i campi pertinenti. Le informazioni minime comprendono: identità del segnalante e veste operativa; descrizione dell’ordine o operazione, con tipologia, luogo, prezzo e volume; motivi del sospetto; mezzi di identificazione delle persone coinvolte; e qualsiasi altra informazione o documento utile all’autorità competente per individuare, indagare e reprimere l’abuso di mercato.

Mezzo di trasmissione elettronico

L’articolo 8 prevede che la STOR, con allegati e documenti giustificativi, sia trasmessa all’autorità competente tramite il mezzo elettronico da questa indicato e pubblicato sul proprio sito web. Il mezzo deve garantire completezza, integrità e riservatezza delle informazioni.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 3 luglio 2016 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieabusi di mercatomercati finanziariservizi di investimentonegoziazione algoritmicasegnalazioni alle autorità di vigilanza

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