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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34412/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 93 di multa per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta e il contesto non avrebbero integrato una fattispecie ostativa e che non sarebbe stata adeguatamente verificata l'abitualità. Con il secondo motivo ha censurato il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario, assumendo una non corretta valutazione prognostica della sua futura astensione dal reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte non specifico perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già disattese in appello e, comunque, ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale sul valore dei beni sottratti e sulle modalità della condotta era congrua e non manifestamente illogica; quanto all'abitualità, ha richiamato l'orientamento secondo cui i precedenti di polizia possono rilevare solo se verificati nei loro elementi fattuali, ma ha evidenziato che la doglianza non scalfiva una autonoma ratio decidendi fondata anche sul valore dei beni e sulla modalità dell'azione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, valutato anche in relazione agli ulteriori effetti dannosi, e la Corte di merito aveva correttamente valorizzato il valore dei beni sottratti. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e aspecifico, poiché la sospensione condizionale è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere negata sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., dei precedenti e della situazione economica del reo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta e dell'abitualità; i precedenti di polizia possono essere sintomatici dell'abitualità solo se verificati nei relativi elementi fattuali e negli esiti delle eventuali iscrizioni/procedimenti.

  • art. 133 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che valuta le circostanze del reato e la personalità del colpevole, inclusi precedenti giudiziari, comportamento processuale e condizioni economiche.

  • art. 133 cpv. n. 2 c.p.

    I precedenti giudiziari e i procedimenti pendenti possono incidere negativamente sul giudizio prognostico relativo alla sospensione condizionale della pena.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio economico lievissimo, valutato non solo in base al valore del bene sottratto ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Il testo richiama il mancato riconoscimento di benefici/attenuanti, ma non emerge un'applicazione specifica della norma oltre al riferimento generale al trattamento sanzionatorio.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non consegue automaticamente all'assenza di precedenti, ma richiede una prognosi favorevole circa la futura astensione dal reato.

  • art. 175 c.p.

    La non menzione della condanna nel certificato del casellario segue la stessa valutazione discrezionale del giudice in relazione alla personalità del reo e al rischio di recidiva.

  • art. 133 c.p.p.

    Il richiamo nel testo appare riferito al criterio di valutazione delle circostanze del caso, ma il riferimento normativo effettivamente centrale è all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e autosufficienti, il ricorso è inammissibile se censura con successo solo una di esse, senza incidere sulle altre che restano idonee a sorreggere il decisum.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia possono assumere rilievo solo se il giudice verifica concretamente gli elementi fattuali sottesi alle segnalazioni e la loro effettiva consistenza processuale; tuttavia il diniego può reggersi anche su ulteriori elementi, come valore del bene sottratto e modalità della condotta.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio effettivamente lievissimo; la valutazione deve considerare non solo il valore economico del bene, ma anche ogni ulteriore conseguenza dannosa per la persona offesa.
  • La sospensione condizionale della pena non è automatica, ma richiede una prognosi favorevole circa l'astensione del colpevole da ulteriori reati, prognosi che può essere negativamente influenzata da precedenti, pendenze e condizioni personali ed economiche.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reatoOnere della prova

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