Sentenza n. 636/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 104/2022 del 16.12.2022, posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 30.12.2023, con la quale Roma Capitale ha adottato il “Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale”, nonché ogni ulteriore atto presupposto e connesso ove lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 104/2022, recante il Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il regolamento comunale deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione di legge, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza e sviamento di potere. In particolare, hanno contestato l’abrogazione della disciplina previgente e la limitazione della possibilità di concedere beni demaniali e del patrimonio indisponibile esclusivamente a soggetti che perseguano fini di interesse pubblico coerenti con quelli di Roma Capitale. Hanno denunciato una disparità di trattamento nei confronti degli operatori commerciali e l’irragionevolezza dell’art. 23 del regolamento, che consente l’accesso alle concessioni per attività commerciali solo quando l’attività soddisfi un interesse generale in ragione del contesto territoriale o quando, per le caratteristiche del bene, non sia possibile il trasferimento al patrimonio disponibile. Le ricorrenti hanno inoltre invocato un legittimo affidamento derivante dalla risalente permanenza nell’area, originariamente collegata alla realizzazione di opere viarie e al ristoro delle aziende occupanti. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, rilevando che la concessione era scaduta e non era rinnovabile automaticamente, nonché la non immediata lesività del regolamento. Il Ministero ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio della trattazione, non ravvisando i presupposti di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. Il titolo concessorio rilasciato alle ricorrenti per un insediamento temporaneo aveva durata quinquennale e risultava scaduto; non vi era stato un successivo rinnovo espresso. Il giudice ha escluso che la mera tolleranza dell’occupazione o il pagamento di somme corrispondenti al canone originario potessero determinare una proroga tacita o un rinnovo per facta concludentia: tali somme compensano soltanto l’occupazione sine titulo e non dimostrano la volontà dell’amministrazione di vincolarsi. Pertanto, le ricorrenti non vantavano una posizione giuridicamente qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei soggetti interessati all’utilizzo dei beni pubblici. Il TAR ha inoltre rilevato che le disposizioni regolamentari contestate non erano immediatamente lesive: l’art. 23 non escludeva in assoluto le attività commerciali e la lesione concreta sarebbe potuta derivare solo dai successivi atti applicativi, destinati ad attualizzare i requisiti e i criteri generali del regolamento. Anche qualora il regolamento contenga previsioni vincolate o di discrezionalità tecnica, l’interesse all’impugnazione diviene concreto e differenziato soltanto con l’adozione dell’atto applicativo che incide sulla posizione del singolo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalle ricorrenti a sostegno delle censure di disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il giudice non li ha esaminati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 23 del Regolamento sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale
La disposizione non esclude in assoluto le attività commerciali, ma subordina la loro ammissibilità alla ricorrenza di condizioni riferite all’interesse generale e alle caratteristiche del bene; la sua lesività concreta richiede atti applicativi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per rinviare la trattazione della causa.
Massime di principio
- La concessione temporanea di un bene pubblico, una volta scaduta, non attribuisce al precedente concessionario alcun affidamento giuridicamente tutelabile al rinnovo, salvo l’esistenza di un nuovo provvedimento espresso dell’amministrazione.
- La tollerata occupazione di un bene pubblico dopo la scadenza della concessione non determina una proroga o un rinnovo per facta concludentia; anche il pagamento di somme corrispondenti al canone originario, eventualmente maggiorato, vale a compensare l’occupazione sine titulo e non manifesta la volontà dell’amministrazione di rinnovare il rapporto concessorio.
- Il precedente concessionario privo di un titolo vigente non è legittimato a pretendere uno specifico assetto regolamentare per l’affidamento dei beni pubblici, perché non vanta una posizione giuridicamente qualificata e differenziata rispetto alla generalità degli interessati.
- Le disposizioni generali e astratte di un regolamento comunale sono impugnabili solo quando producano una lesione attuale e concreta; se la lesione dipende dall’adozione di successivi atti applicativi, l’interesse all’impugnazione sorge con tali atti, anche quando la disciplina regolamentare preveda poteri vincolati o connotati da discrezionalità tecnica.
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