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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Bari, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per ottenere l’ordine nei confronti dell’amministrazione comunale a provvedere sull'istanza notificata in data 12 gennaio 2023, reiterata con diffida del 22 febbraio 2023, con la quale la società ricorrente ha invitato il Comune di Foggia ad esprimersi sull'assimilabilità dell'area su cui ricade l'immobile di sua proprietà - oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria - alle zone A o B, ai fini e per gli effetti della normativa vigente in materia di “bonus facciate”, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 luglio 2023: per l’annullamento della nota del dirigente del Servizio Urbanistico e Sviluppo Economico del Comune di Foggia del 1° giugno 2023, con cui il Comune ha dato riscontro alle istanze del 12 gennaio 2023 e del 22 febbraio 2023 volte a sollecitare l'Amministrazione ad esprimersi sull'assimilabilità dell'area su cui ricade l'immobile di proprietà del ricorrente alle zone A o B ex D.M. n. 1444/1968; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202300628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale che certificava l'inserimento dell'area nella zona omogenea F e ne escludeva l'assimilabilità alle zone A o B ai fini del bonus facciate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria di un immobile sito nel Comune di Foggia aveva inizialmente chiesto il rilascio della certificazione della zona omogenea, ai fini dell’accesso al bonus facciate. Dopo una prima nota comunale del 28 luglio 2022, che indicava l’inserimento dell’area nell’elenco delle Zone F e la relativa campitura grafica come zona SP, la società presentava ulteriori istanze e una diffida chiedendo al Comune di pronunciarsi sull’assimilabilità dell’area alle zone A o B. Il silenzio dell’amministrazione veniva impugnato con ricorso principale per violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e giusto procedimento. Nelle more, il Comune adottava la nota del 1° giugno 2023, oggetto dei motivi aggiunti, con cui confermava la destinazione dell’area a zona F. La società deduceva, contro tale nota, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento, sostenendo che il Comune non avesse effettivamente esaminato l’assimilabilità alle zone A o B e avesse ignorato la rappresentazione grafica del PRG relativa alla zona SP.

La decisione

Il ricorso principale contro il silenzio era stato dichiarato improcedibile con precedente sentenza per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell’adozione della nota comunale. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha dichiarati inammissibili perché proposti contro un atto meramente confermativo della precedente certificazione del 28 luglio 2022. La nota del 1° giugno 2023 non era stata preceduta da una nuova istruttoria, da una rivalutazione degli interessi o da un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, ma si era limitata a richiamare e chiarire il contenuto della precedente certificazione; pertanto non costituiva un autonomo provvedimento lesivo impugnabile. Il TAR ha inoltre ritenuto, ad abundantiam, infondate le censure nel merito. Le Relazioni del PRG collocavano l’area tra le Zone F, in quanto destinata ad attrezzatura pubblica di interesse generale e, in particolare, ad attrezzatura sanitaria ai sensi dell’art. 13, lett. b), delle NTA. La campitura grafica come zona SP era irrilevante, sia perché in tale zona non erano previste attrezzature sanitarie, sia perché, in caso di contrasto tra rappresentazione cartografica e parte normativa del PRG, prevalgono le NTA. Il Comune aveva quindi correttamente escluso l’assimilabilità dell’area alle zone A o B. La società è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La ricorrente aveva invocato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, ma il ricorso contro il silenzio era divenuto improcedibile in seguito all’adozione della nota comunale.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa; la censura non è stata esaminata nel merito del silenzio, divenuto improcedibile.

  • art. 29 d.lgs. 104/2010

    L’atto propriamente confermativo è autonomamente lesivo e impugnabile nei termini decadenziali; l’atto meramente confermativo, invece, non è autonomamente impugnabile.

  • D.M. n. 1444/1968

    La disciplina delle zone omogenee non supportava l’assimilazione dell’area alla zona A o B; l’area risultava riconducibile alla zona F.

  • art. 13, lett. b), NTA del PRG del Comune di Foggia

    La disposizione ricomprendeva l’immobile tra le attrezzature sanitarie aventi natura di attrezzatura pubblica di interesse generale, giustificandone l’inserimento nella zona F.

Massime di principio

  • Un atto adottato a seguito di un’istanza di riesame è meramente confermativo, e quindi non autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione si limita a richiamare o chiarire il precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria, rivalutare gli interessi coinvolti o riesaminare gli elementi di fatto e di diritto.
  • Un atto di conferma in senso proprio è autonomamente impugnabile solo quando sia preceduto da un effettivo riesame della situazione, mediante un nuovo esame degli elementi rilevanti e una rinnovata valutazione degli interessi in gioco.
  • Quando le rappresentazioni cartografiche di uno strumento urbanistico risultano in contrasto con la parte normativa costituita dalle norme tecniche di attuazione, prevalgono queste ultime, mentre la cartografia svolge una funzione meramente complementare.
  • La qualificazione urbanistica di un’area deve essere ricavata dalla disciplina normativa del piano e dai requisiti sostanziali della destinazione prevista; una campitura grafica non può prevalere sulla disciplina normativa incompatibile con essa.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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