Sentenza n. 669/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti adottati nell’ambito della procedura aperta telematica tramite SATER per l’appalto dei primi lavori di consolidamento e segnaletica temporanea a seguito di numerose frane di monte ed erosioni spondali sulla SP 36 “Val di Zena” in Comune di Pianoro CUP C87H23002510004 –CIG B89DC52686: a) Comunicazione di esclusione del 9 febbraio 2026 trasmessa tramite portale SATER (Registro di sistema n. PI 456315-25) recante “Comunicazioni di esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett, a) del D.lgs 36/2023; b) Determinazione dirigenziale n.243 del 06.02.2026 Prot. PG n.8629/2026 avente ad oggetto “provvedimento di esclusione”, con la quale è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico Domina srl dal prosieguo della procedura; c) Relazione istruttoria registrata al Protocollo generale dell’Ente con PG n. 7093/2026 (datata 02.02.2026) richiamata per relationem quale parte integrante della motivazione del provvedimento di esclusione e recante l’istruttoria sui requisiti tecnico-professionali della ricorrente; d) Ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi inclusi i verbali del Seggio di Gara ed ogni determinazione successiva , ove lesiva e /o conosciuti anche per l’effetto dell’ostensione in corso di causa; e) La ricorrente propone domanda di annullamento dell’esclusione e conseguente riammissione alla procedura , con ogni statuizione conseguenziale , senza domanda risarcitoria».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta telematica per l'appalto di lavori di consolidamento e segnaletica temporanea
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, il provvedimento dirigenziale di esclusione, la relazione istruttoria richiamata per relationem e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali, chiedendo l'annullamento dell'esclusione e la riammissione alla procedura. Dagli atti emerge che l'esclusione era stata disposta ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, sulla base dell'istruttoria relativa ai requisiti tecnico-professionali dell'impresa. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 31 marzo 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione né la fondatezza dell'atto impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 90, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Comunicazioni di esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett, a) del D.lgs 36/2023
È richiamato quale base normativa della comunicazione di esclusione dalla procedura di gara; la sentenza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione dell'interesse alla decisione da parte del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- Quando il giudizio viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate se il giudice ravvisa la particolarità della controversia.
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