Sentenza n. 1648/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 528/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 572/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1000,00, quale contributo per la formazione del docente, così suddivisi: € 500,00 Capone Marcello; € 500,00 Notaro Serenella;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito complessivo di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 528/2024 del Tribunale di Vercelli, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare euro 500,00 a ciascun docente, per l’anno scolastico 2023-2024, sulla Carta Elettronica del Docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 novembre 2024 mediante PEC. Alla data di proposizione del ricorso, 2 aprile 2026, era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato; il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato prodotto in copia conforme e notificato all’Amministrazione, e che risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In assenza di contestazione sull’inadempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare ai ricorrenti le somme dovute, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni era decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso, rendendo procedibile la domanda di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata per liquidare le spese relative a una causa di valore inferiore a euro 1.100,01, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua conoscenza legale da parte dell’Amministrazione, il decorso del termine applicabile e l’inadempimento dell’obbligo conformativo o pecuniario per ordinare l’esecuzione coattiva del giudicato.
- Quando l’Amministrazione non ha dato esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico, anche con facoltà di delega, quando l’attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali; in tale ipotesi il compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita presso l’Amministrazione di appartenenza.
- La serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione possono essere considerate nella liquidazione delle spese di lite, senza escludere la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente.
- La persistente mancata esecuzione di obblighi derivanti da titoli giudiziali può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di eventuali profili di danno erariale.
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