Sentenza n. 3583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 798/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione della lista dalla competizione per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione elettorale circondariale aveva escluso la lista collegata alla candidata sindaca per tre ragioni: i moduli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori erano composti da un atto principale e due atti separati, uniti soltanto mediante nastro adesivo trasparente, senza timbri o firme di congiunzione; mancava, secondo la Commissione, la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco con la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità e il certificato di iscrizione elettorale; le dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere comunale non indicavano la specifica lista. Gli appellanti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, dell'art. 72 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 l. n. 241/1990, dei principi di strumentalità delle forme e di favor partecipationis, nonché dell'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960. Hanno sostenuto che il nastro adesivo assicurasse l'unità sostanziale dei moduli, che la documentazione mancante fosse comunque depositata o ricavabile da altri atti presentati contestualmente e che le irregolarità potessero essere sanate mediante acquisizione o soccorso istruttorio. Hanno inoltre lamentato una disparità di trattamento rispetto alla candidata consigliera la cui dichiarazione era stata ritenuta regolare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla raccolta delle sottoscrizioni, ha ritenuto che l'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960 persegua finalità sostanziali: garantire che gli elettori conoscano la lista e i candidati sostenuti e consentire alla Commissione un controllo immediato, celere e inequivoco della riferibilità delle firme. L'unione dei fogli mediante solo nastro adesivo, in assenza di timbri o firme di congiunzione, non è stata ritenuta sufficiente, al pari della mera spillatura, perché non rende oggettivamente comprovata l'unitarietà del documento già prima della sottoscrizione. La dichiarazione postuma dell'autenticatore, prodotta dopo il deposito, non può sanare il vizio né sostituire il controllo documentale tempestivo richiesto dal procedimento elettorale. Quanto alle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere, il Collegio ha ribadito che l'accettazione riferita a una specifica lista costituisce manifestazione di volontà esplicita e requisito sostanziale, non ricostruibile ex post mediante l'inserimento dei nominativi nell'elenco della lista, il contrassegno, la ricevuta di deposito o altri elementi estrinseci del fascicolo. La disparità di trattamento non è stata considerata utilmente deducibile, non essendo stata dimostrata la legittimità del termine di paragone. È stato inoltre escluso che l'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 consenta il soccorso istruttorio per colmare lacune sostanziali: la disposizione opera solo in via residuale per la regolarizzazione di aspetti marginali e immediatamente sanabili, nel rispetto dei termini e della par condicio. Il motivo relativo alla mancata allegazione della dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco è stato assorbito, poiché gli altri due vizi erano già sufficienti a giustificare l'esclusione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
La disposizione tutela sostanzialmente la genuinità e la certa riferibilità delle sottoscrizioni, imponendo che la Commissione possa verificare in modo immediato e inequivoco la lista e i candidati sostenuti. L'unione dei fogli con il solo nastro adesivo, senza timbri o firme di congiunzione, non è sufficiente.
art. 32, nono comma, n. 2, d.P.R. n. 570/1960
La dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce un adempimento essenziale nell'ambito della presentazione delle candidature.
art. 33, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 570/1960
La commissione elimina i nomi dei candidati per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32.
La mancanza o incompletezza della dichiarazione di accettazione giustifica l'eliminazione dei candidati, senza possibilità di ricostruire postumamente una lacuna sostanziale.
art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960
La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.
La disposizione consente soltanto una regolarizzazione residuale di aspetti marginali e formalmente viziati; non abilita a colmare lacune sostanziali o a consentire sanatorie postume incompatibili con celerità, certezza e par condicio.
art. 72 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dagli appellanti in relazione alla disciplina delle candidature per l'elezione del sindaco; il motivo fondato sulla relativa violazione non è stato accolto.
art. 18 l. n. 241/1990
Richiamato dagli appellanti per sostenere l'acquisizione d'ufficio della documentazione già nella disponibilità dell'amministrazione; tale prospettazione non supera la natura essenziale degli adempimenti elettorali.
Massime di principio
- Nella presentazione delle liste elettorali, l'unione dei fogli contenenti le sottoscrizioni deve risultare da collegamenti sostanziali e oggettivamente verificabili già al momento della sottoscrizione; la mera spillatura o l'apposizione di nastro adesivo, in assenza di timbri o firme di congiunzione, non è sufficiente quando non consente alla Commissione di accertare celermente e inequivocabilmente l'unitarietà del documento e la riferibilità delle firme alla specifica lista.
- La regolarità della documentazione per la presentazione delle candidature deve essere valutata sulla base del materiale depositato entro i termini del procedimento elettorale; dichiarazioni successive dell'autenticatore o altri elementi formati ex post non possono sanare lacune sostanziali né integrare retroattivamente il documento.
- La dichiarazione di accettazione della candidatura riferita a una specifica lista contiene una manifestazione di volontà esplicita e costituisce requisito sostanziale; tale volontà non può essere ricostruita mediante elementi estrinseci quali l'inserimento del nominativo nell'elenco della lista, il contrassegno, la ricevuta di deposito o la composizione complessiva del fascicolo.
- Nel procedimento elettorale le forme prescritte per la presentazione delle liste e delle candidature assumono contenuto sostanziale, poiché tutelano la trasparenza e la correttezza della competizione, la consapevolezza dei sottoscrittori e dei candidati, la par condicio e la celerità delle operazioni; non sono quindi applicabili in modo generalizzato i principi di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme.
- Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 opera in via residuale per irregolarità marginali e immediatamente sanabili, ma non può essere utilizzato per colmare omissioni o carenze che riguardino elementi essenziali della presentazione della lista o dell'accettazione della candidatura.
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