Cassazione Penale, Sentenza n. 12021/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) censura di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per effetto della modifica normativa ex legge 9/8/2024 n.114 (art. 593 c.2 c.p.p.); 2) omessa motivazione sulla aspecificità del motivo di gravame del Pubblico Ministero; 3) censura sulla qualificazione del documento come idoneo a integrare il reato di contraffazione (artt. 477 e 489 c.p.); 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) contestazione della determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche; 6) omessa risposta sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi: ha ritenuto ammissibile l'appello del PM (applicando il principio "tempus regit actum"), ha confermato la ricostruzione del reato alla luce del principio di Sezioni Unite su patenti estere contraffatte, ha considerato congrua la motivazione sul diniego di tenuità e sulle attenuanti generiche e ha dichiarato non sindacabili in Cassazione la dosimetria della pena. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza limitatamente a quel punto e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio "tempus regit actum": per valutare la disciplina delle impugnazioni si fa riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (non a quello della proposizione dell'impugnazione), sicché l'appello del PM è risultato tempestivo rispetto alla disciplina vigente all'epoca della sentenza impugnata.
art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114
Modifica normativa che ha precluso l'appello del PM contro alcune sentenze di proscioglimento; la Corte ha ritenuto non applicabile retroattivamente al caso in cui l'appello era stato depositato prima dell'entrata in vigore.
art. 477 cod. pen.
Norma sulla contraffazione di atti pubblici o privati; la Corte ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite secondo cui anche la contraffazione non grossolana di patente estera non UE integra il reato, indipendentemente dalla validità del documento ai fini della guida sul territorio nazionale.
art. 489 cod. pen.
Norma connessa agli illeciti relativi ai documenti; utilizzata nel capo d'imputazione e valutata dalla Corte di merito con adeguata motivazione.
Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022 (depositata 2023)
Precedente di legittimità che afferma che la contraffazione non grossolana di una patente estera non UE integra il reato di contraffazione anche se il documento non è valido per la guida in Italia; principio applicato dalla Corte territoriale e riconfermato dalla Cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha motivato il diniego ritenendo la condotta offensiva della fede pubblica e potenzialmente pericolosa per la circolazione, implicando dunque rilevanza e non tenuità.
art. 163 cod. pen.
Disposizione sulla sospensione condizionale della pena: la Cassazione ha rilevato l'obbligo per il giudice d'appello di esaminare e motivare specificamente la richiesta formulata dall'imputato in sede di appello, omissione che ha determinato l'annullamento parziale.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (depositata 2019)
Principio secondo cui il giudice d'appello deve motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di concessione della sospensione condizionale quando le condizioni per essa sono presenti e la richiesta è stata formulata; mancanza di tale motivazione giustifica annullamento.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di valutazione e graduazione della pena: la determinazione discrezionale del giudice di merito sulla dosimetria è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della correttezza logico-giuridica e dell'assenza di arbitrio; nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione e la scelta del minimo edittale adeguate.
art. 62-bis cod. pen. (e modifiche introdotte dal d.l. 23/5/2008 n.92 conv. in l.125/2008)
Regole sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la semplice incensuratezza non è più di per sé sufficiente dopo la modifica del 2008; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego valorizzando elementi di personalità e condotta.
Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007
Principio 'tempus regit actum' in materia di impugnazioni: la Corte ha applicato questo orientamento per escludere l'inapplicabilità retroattiva della limitazione dell'appello del PM.
Massime di principio
- Per la disciplina delle impugnazioni si applica il principio 'tempus regit actum': conta il momento di emissione del provvedimento impugnato, non quello di proposizione dell'impugnazione, salvo diversa disposizione transitoria.
- La contraffazione di una patente estera non grossolanamente falsificata può integrare il reato anche se il documento non sarebbe valido ai fini della guida in Italia: il giudizio sulla falsità documentale è autonomo rispetto alla verifica dei requisiti per la guida.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta offende la fede pubblica o comporta un significativo pericolo per beni giuridici rilevanti (es. sicurezza della circolazione); la gravità concreta della condotta è centrale.
- Le valutazioni sulla dosimetria della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se viziate da illogicità, contraddittorietà o palese arbitrarietà.
- Il giudice d'appello è obbligato a esaminare e motivare espressamente le richieste incidenti sulla pena formulate dalle parti in appello (es. sospensione condizionale); l'omessa risposta può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
- La semplice condizione di incensuratezza non garantisce più automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorrono elementi positivi e circostanze favorevoli ulteriori.
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