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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - del prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita (TFS) dell'8 ottobre 2024; - per l'accertamento del diritto all'attribuzione dei sei scatti stipendiali ex art. 6‑bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della riliquidazione del TFS.

Giustizia amministrativa202500157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto INPS di liquidazione dell'indennità di buonuscita dell'8 ottobre 2024, nella parte in cui non includeva i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare cessato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS e ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Alla cessazione dal servizio, avvenuta il 18 settembre 2022, aveva superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la liquidazione fosse imputabile all'amministrazione datrice di lavoro; ha inoltre dedotto l'inapplicabilità del beneficio in caso di cessazione a domanda e la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che, in materia di TFS dei dipendenti pubblici, l'INPS, quale ente previdenziale gestore e ordinatore secondario di spesa, è il soggetto obbligato verso il dipendente alla liquidazione, al pagamento e all'eventuale riliquidazione dell'indennità, anche quando l'amministrazione datrice abbia predisposto il progetto di liquidazione. Nel merito, ha riconosciuto l'applicabilità dei sei scatti stipendiali anche ai fini del TFS del personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda, purché siano maturati i requisiti di età e servizio. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda infatti gli aumenti periodici ai fini pensionistici e non modifica il distinto regime del TFS disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la cui perdurante applicazione ai soli fini del trattamento di fine rapporto è confermata dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, collegata al 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda, ma non determina la perdita del diritto sostanziale ai sei scatti. Un'interpretazione decadenziale, in assenza di una previsione chiara e univoca, produrrebbe un'irragionevole disparità di trattamento e inciderebbe in senso peggiorativo su un diritto maturato. L'INPS è stato condannato alla riliquidazione del TFS e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    «ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita»; «anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile»

    Prevede l'attribuzione di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, estendendo il beneficio al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    «con riguardo all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio» continua ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 «ai soli fini del trattamento di fine rapporto»

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del TFS.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    «in aggiunta alla base pensionabile»

    Disciplina gli aumenti periodici ai fini pensionistici e non incide sul distinto regime dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita.

  • art. 26 d.P.R. n. 1032/1973

    La predisposizione da parte dell'amministrazione datrice del progetto di liquidazione non esclude la legittimazione passiva dell'INPS, cui compete verso il dipendente la liquidazione, il pagamento e l'eventuale riliquidazione del TFS.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio richiama i precedenti conformi per motivare la decisione mediante rinvio alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il deposito della memoria del ricorrente nel termine processuale previsto.

Massime di principio

  • Per il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l'INPS, quale ente previdenziale gestore e ordinatore secondario di spesa, è legittimato passivamente e obbligato verso il dipendente alla liquidazione, al pagamento e all'eventuale riliquidazione dell'indennità, anche quando l'amministrazione datrice abbia predisposto il progetto di liquidazione.
  • Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio; il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta quindi anche in caso di cessazione a domanda quando siano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • La disciplina degli aumenti periodici prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai fini pensionistici e non esclude l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine decadenziale per il conseguimento dei sei scatti, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; la decadenza da un diritto non può essere desunta in assenza di una previsione normativa chiara e univoca.
  • Le esigenze di sostenibilità e prevedibilità della spesa previdenziale non consentono di attribuire alla disciplina legislativa un significato peggiorativo e decadenziale privo di un chiaro fondamento testuale, quando siano già maturati i requisiti sostanziali del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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