Sentenza n. 5848/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della nota prot. n.-OMISSIS- del 05.12.2022, AOODGINFS. Registro Ufficiale, del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato generale - Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, con cui veniva riscontrata la richiesta presentata dalla ricorrente, volta alla frequentazione delle attività didattiche del corso di specializzazione sul sostegno in modalità alternativa rispetto alla frequentazione in presenza, della comunicazione e-mail del 13.12.2022 dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, con cui si prendeva atto della risposta fornita dal Ministero dell'Università e della Ricerca al quesito formulato, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli interessi della ricorrente, ivi comprese la nota dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico” del 23.11.2022, prot. n. -OMISSIS-del 23.11.2022, e la precedente nota e-mail del 21.11.2022. dell'Università degli studi di Roma “Foro Italico”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della frequenza a distanza del corso di specializzazione sul sostegno e invito a chiedere la sospensione del corso per l'inserimento in soprannumero nel ciclo successivo
Esito
Favorevole al resistente (università e ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ha chiesto di poter seguire le attività didattiche a distanza, rappresentando la propria gravidanza a rischio e l'interdizione dal lavoro. Dopo un'iniziale comunicazione favorevole della segreteria del corso, l'Università ha sottoposto la questione al Ministero, il quale ha ritenuto possibile soltanto la sospensione del corso; l'Università ha quindi invitato la ricorrente a formalizzare tale istanza. Sono stati dedotti: difetto di istruttoria, sviamento, difetto di motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e falsa applicazione del d.m. n. 92/2019, sostenendo che la disciplina non imponesse necessariamente la frequenza in presenza e che l'amministrazione non avesse esaminato soluzioni alternative; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, in ragione della precedente comunicazione favorevole della segreteria; violazione degli artt. 3, 37 e 117 Cost., del d.lgs. n. 198/2006, del d.lgs. n. 151/2001 e della direttiva 2006/54/CE, per discriminazione in ragione del sesso e della maternità, anche considerato che il bando e il regolamento universitario non disciplinavano specificamente la frequenza delle donne in congedo di maternità. In corso di causa la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse alla decisione ai soli fini risarcitori, avendo conseguito il titolo dopo la frequenza del ciclo successivo.
La decisione
Il Collegio ha esaminato la legittimità degli atti ai soli fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché la ricorrente aveva ormai potuto frequentare il corso successivo e conseguire il titolo. Il ricorso è stato respinto. Il diniego è stato ritenuto conforme all'art. 3 del d.m. n. 92/2019, che rinvia agli allegati del d.m. 30 settembre 2011, il cui allegato C esclude l'utilizzo della formazione on-line e blended per insegnamenti, laboratori e tirocinio. Inoltre, l'art. 18-bis d.lgs. n. 59/2017, introdotto dal d.l. n. 34/2022 e convertito dalla l. n. 79/2022, consente modalità telematiche soltanto per attività diverse da tirocinio e laboratorio e comunque entro il limite del 20% del percorso. Ne deriva che l'amministrazione esercitava attività vincolata e non disponeva di margini per autorizzare la frequenza alternativa richiesta; sono stati quindi esclusi violazione del d.m. n. 92/2019 ed eccesso di potere. Per la stessa ragione sono stati esclusi difetto di istruttoria e motivazione, non essendo necessaria un'ulteriore valutazione di soluzioni incompatibili con la disciplina vigente. La precedente e-mail favorevole della segreteria è stata considerata erronea, perché proveniente da un organo che non aveva considerato la disciplina applicabile né coinvolto gli organi competenti, e non idonea a invalidare gli atti successivi. La censura fondata sulle norme antidiscriminatorie è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui contestava la disciplina contenuta nei decreti ministeriali non impugnati. Nel merito, comunque, il Collegio ha escluso la discriminazione, valorizzando le inderogabili esigenze organizzative e didattiche della frequenza in presenza e la possibilità accordata alla ricorrente di frequentare il ciclo successivo in soprannumero. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori quando viene meno l'interesse all'annullamento.
art. 3, comma 2, d.m. n. 92/2019
Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del D.M. sostegno.
La disposizione rinvia agli allegati del d.m. 30 settembre 2011 per la disciplina degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio e degli aspetti organizzativi.
allegato C d.m. 30 settembre 2011
Per gli insegnamenti, per i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line. Per tutti gli insegnamenti, per tutti i laboratori e per il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione blended.
La frequenza delle attività formative indicate deve avvenire in presenza, senza ricorso alla formazione on-line o blended.
art. 18-bis d.lgs. n. 59/2017
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
La formazione telematica è ammessa solo per attività diverse da tirocinio e laboratorio e comunque entro il limite massimo del 20% del percorso.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata esclusa poiché il contenuto degli atti derivava direttamente dalla disciplina vincolante applicabile.
artt. 3, 37 e 117 Cost.
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente a sostegno del divieto di discriminazione e della tutela della maternità, ma il giudice ha escluso la violazione prospettata.
d.lgs. n. 198/2006
Il giudice ha escluso, nel caso concreto, una violazione del principio di non discriminazione in base al sesso.
d.lgs. n. 151/2001
La disciplina sulla tutela della maternità è stata invocata, ma non è stata ritenuta ostativa all'applicazione delle regole inderogabili sulla frequenza del corso.
direttiva 2006/54/CE
La direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne è stata invocata, ma il giudice ha escluso la discriminazione contestata.
Massime di principio
- Quando la disciplina normativa e regolamentare di un corso universitario impone la frequenza in presenza e vieta la formazione on-line o blended per determinate attività, l'amministrazione non può autorizzare modalità alternative di frequenza, trattandosi di attività vincolata.
- Il rinvio operato da una disciplina ministeriale agli allegati di un precedente decreto rende applicabili le prescrizioni organizzative contenute in tali allegati, inclusi i divieti di formazione on-line e blended, se non specificamente impugnati.
- In presenza di un'attività amministrativa vincolata, non sussiste eccesso di potere per sviamento, illogicità o contraddittorietà riferito alla scelta imposta dalla legge, né è configurabile un obbligo di valutare soluzioni alternative incompatibili con la disciplina vigente.
- Una comunicazione favorevole proveniente dalla sola segreteria amministrativa, adottata senza considerare la disciplina applicabile e senza il coinvolgimento degli organi competenti, non consolida una posizione favorevole né invalida il successivo atto conforme alla normativa.
- La tutela della maternità e il divieto di discriminazione non impongono, in assenza di una specifica previsione normativa, l'ammissione a modalità formative vietate dalla disciplina del corso, quando all'interessata sia concretamente consentito di frequentare un ciclo successivo per conseguire il titolo.
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