Ordinanza n. 4/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) della nota prot. n. 33798 del 25 settembre 2025, con la quale è stato negativamente concluso il procedimento per il rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti in procedura semplificata, avviato con nota prot. n. 37535 dell’11 novembre 2024; 2) della presupposta nota prot. n. 32925 del 18 settembre 2025, con la quale è stata comunicata la non conformità della dichiarazione impianti ed attività in deroga, di cui all’art. 272, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di conclusione negativa del procedimento per il rinnovo dell’iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti in procedura semplificata e presupposta nota di non conformità della dichiarazione relativa agli impianti e alle attività in deroga
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatore rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui la Provincia di Frosinone ha concluso negativamente il procedimento per il rinnovo della sua iscrizione nel registro provinciale delle imprese abilitate al recupero di rifiuti in procedura semplificata. È stata altresì impugnata la presupposta comunicazione di non conformità della dichiarazione relativa agli impianti e alle attività in deroga prevista dall’art. 272, comma 1, d.lgs. n. 152/2006. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente le singole censure di merito, riservando ogni approfondimento alla fase di trattazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse dell’impresa a proseguire la propria attività, bilanciandolo con gli interessi contrapposti. La valutazione è stata influenzata dal fatto che il procedimento comunale relativo al rinnovo del titolo abilitativo aveva recentemente ricevuto un significativo impulso favorevole alle ragioni del privato. Il giudice ha precisato che la valutazione cautelare non pregiudica l’esame delle censure nel merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 24 giugno 2026 e ogni decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 272, comma 1, d.lgs. 152/2006
"dichiarazione impianti ed attività in deroga"
La norma è richiamata quale base della dichiarazione la cui conformità è stata contestata dall’amministrazione; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione di merito.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della tutela cautelare richiesta e concessa.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare la sospensione dell’efficacia di atti amministrativi sulla base di una sommaria delibazione, riservando ogni approfondimento delle censure alla fase di merito.
- La tutela cautelare può essere concessa quando, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, risulti prevalente l’interesse privato alla prosecuzione dell’attività esercitata, anche considerando l’evoluzione favorevole di un procedimento amministrativo connesso al titolo abilitativo necessario per tale attività.
- L’accoglimento della domanda cautelare non comporta una definitiva valutazione sulla legittimità degli atti impugnati e non pregiudica l’esame delle censure nella fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →