Ordinanza n. 545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la sanzione disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. Il testo non espone analiticamente le singole censure, limitandosi a riferire che erano state dedotte articolate contestazioni. La controversia si colloca nel contesto di una sanzione disciplinare adottata dall’Amministrazione della Difesa a fronte di condotte oggetto di accertamento penale. Il Tribunale ordinario di Tivoli aveva condannato l’interessato in primo grado alla pena di cinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena; la Corte d’appello penale di Roma aveva successivamente dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non necessario definire il fumus delle articolate censure, rilevando comunque l’assenza di una sufficiente prova del periculum in mora. La valutazione è stata fondata, in primo luogo, sull’elevato grado di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione nella determinazione della sanzione disciplinare da infliggere in relazione alle condotte accertate. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la concessione della misura richiede la sufficiente dimostrazione del periculum in mora; l’appello può essere respinto anche senza una compiuta definizione del fumus quando il rischio di danno grave e irreparabile non risulti prima facie comprovato.
- Nelle controversie relative a sanzioni disciplinari nei confronti di personale militare, l’Amministrazione conserva un elevato margine di discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare alle condotte accertate; tale profilo rileva anche nella valutazione cautelare.
- L’intervenuta prescrizione dei reati dichiarata dal giudice penale d’appello non determina, di per sé, l’accoglimento della domanda cautelare contro la sanzione disciplinare, quando il giudice amministrativo valorizzi l’accertamento delle condotte e la discrezionalità disciplinare dell’Amministrazione.
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