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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva determinato una plusvalenza da cessione d'azienda attribuendo all'avviamento un valore pari a quello accertato ai fini dell'imposta di registro. Hanno sostenuto che il maggior corrispettivo non poteva essere presunto dal solo valore di registro e hanno dedotto, tra l'altro, l'effettivo prezzo risultante dai movimenti bancari, una perizia giurata, l'esistenza di costi non ammortizzati e la sostanziale identità familiare tra cedenti e cessionari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, relativo all'illegittima automatica applicazione ai fini delle imposte sui redditi del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese dell'intero processo sono state compensate, poiché la decisione è dipesa dall'applicazione dello ius superveniens.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi (...) si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende (...) l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

    La norma, qualificata come interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente, esclude che il maggior corrispettivo di una cessione d'azienda possa essere presunto esclusivamente sulla base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, comma 2, TUIR

    Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

    La plusvalenza da cessione d'azienda deve essere determinata in base al corrispettivo effettivamente pattuito, al netto degli oneri accessori, confrontato con il costo non ammortizzato dei beni aziendali; non può essere automaticamente sostituita dal valore utilizzato per l'imposta di registro.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso concreto, l'Amministrazione non poteva fondare l'accertamento del maggior corrispettivo soltanto sul valore di registro, ma doveva fornire ulteriori elementi probatori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Disciplina i poteri e i presupposti dell'accertamento delle imposte sui redditi. Le metodologie utilizzabili per la determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro non producono automaticamente effetti probatori sufficienti per l'accertamento delle imposte dirette.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di aziende, il valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, dimostrare l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
  • L'Amministrazione finanziaria deve individuare e provare ulteriori elementi concreti dai quali emerga che il prezzo effettivamente incassato è superiore a quello dichiarato.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento producendo documentazione sul prezzo reale, come pagamenti tracciabili, contratti, perizie, scritture contabili e prova dei costi non ammortizzati.
  • La regola introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, ha natura interpretativa ed è applicabile anche a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La mera differenza tra valore di mercato stimato e prezzo dichiarato non basta, senza ulteriori riscontri, a fondare un accertamento induttivo del maggior reddito.

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